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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/668

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/668 della Commissione del 22 marzo 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione: Kemin Europa N.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per consumatori, ambiente e specie bersaglio, nonché sull’efficacia alle condizioni d’uso proposte. Il testo impone inoltre misure di protezione per gli utilizzatori e prescrizioni specifiche in etichettatura e impiego.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, classificato tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda tutte le specie avicole per la produzione di uova, alle condizioni e con le limitazioni indicate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 13 aprile 2033.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/668 autorizza l’immissione sul mercato e l’impiego, come additivo per mangimi, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. La decisione è adottata nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, dopo valutazione positiva dell’EFSA e con indicazioni specifiche su uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne fissa motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed è risultata corredata della documentazione prescritta. Nel parere del 29 giugno 2022, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non incide negativamente sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente; inoltre, è sicuro per le galline ovaiole ed efficace a 45 000 U/kg. La Commissione precisa che tali conclusioni possono essere estese a tutte le specie avicole per la produzione di uova.

Ambito dell’autorizzazione

L’additivo è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda tutte le specie avicole per la produzione di uova e si riferisce al preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal ceppo indicato in allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Kemin Europa N.V., con numero di identificazione dell’additivo 4a36.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato stabilisce che il preparato ha una attività minima di 3 000 000 U/g ed è in forma solida. Per l’impiego nei mangimi completi destinati alle specie autorizzate è indicato un tenore minimo di 45 000 U/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Sono inoltre previsti metodi di analisi specifici:

  • per l’additivo per mangimi, metodo colorimetrico basato sull’idrolisi enzimatica su substrato di xilano di faggio;
  • per premiscele e mangimi composti, metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

L’EFSA ha ritenuto il prodotto non irritante per occhi e pelle, ma sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Per questo il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.

Etichettatura e informazioni da fornire

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Si tratta di una prescrizione funzionale alla corretta manipolazione e conservazione del prodotto lungo la filiera dei mangimi.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 13 aprile 2033. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 29 giugno 2022, secondo cui l’additivo non presenta effetti negativi per consumatori o ambiente, è sicuro per le galline ovaiole e può essere efficace a 45 000 U/kg; tali conclusioni sono estese a tutte le specie avicole per la produzione di uova.

Misure di tutela per gli utilizzatori

L’additivo è considerato non irritante per occhi e pelle, ma sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Per evitare rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere usati con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.

Etichettatura e istruzioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Caratteristiche tecniche, dosaggio e metodi di analisi

L’allegato specifica il numero di identificazione 4a36, il titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V., la composizione del preparato (attività minima 3 000 000 U/g in forma solida) e i metodi di analisi per la determinazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti. Per tutte le specie avicole per la produzione di uova è indicato un tenore minimo di 45 000 U/kg di mangime completo con 12% di umidità.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 13 aprile 2033.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarebenessere e sanità animale

Testo integrale

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