Regolamento (UE) 2023/838
Regolamento (UE) 2023/838 della Commissione, del 23 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco degli operatori aerei collegato all’EU ETS, sostituendo l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009. La finalità è essenzialmente amministrativa: identificare, sulla base dei dati più recenti di Eurocontrol, gli operatori aerei interessati e lo Stato membro di riferimento, così da ridurre gli oneri di gestione. Il testo ribadisce tuttavia che l’assoggettamento al sistema dipende dall’effettivo svolgimento di attività di trasporto aereo rilevanti ai sensi della direttiva 2003/87/CE, non dalla mera inclusione nell’elenco Commissione.
Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei soggetti all’EU ETS e dello Stato membro responsabile ai sensi del regolamento (CE) n. 748/2009.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori aerei che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e che rientrano nel sistema UE per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS). Il regolamento non subordina l’inclusione nel sistema all’inserimento nell’elenco della Commissione: l’obbligo/assoggettamento dipende dallo svolgimento effettivo dell’attività di trasporto aereo. L’atto modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 sostituendone l’allegato con un elenco aggiornato sulla base dei dati Eurocontrol. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei EU ETS
Il regolamento (UE) 2023/838 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 748/2009 per aggiornare l’elenco degli operatori aerei rilevanti ai fini del sistema europeo di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (EU ETS). L’atto si fonda sulla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, sull’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), con l’obiettivo di allineare l’elenco ai dati più recenti disponibili.
Contesto e funzione dell’elenco
Dai considerando emerge che le attività di trasporto aereo sono incluse nell’EU ETS e che il regolamento (CE) n. 748/2009 istituisce un elenco di operatori aerei che hanno svolto una delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente. Tale elenco ha una funzione essenzialmente amministrativa: consente di individuare lo Stato membro preposto alla regolamentazione di ciascun operatore e, in questo modo, ridurre gli oneri amministrativi.
Ambito materiale e rapporto con l’EU ETS
Il testo precisa espressamente che l’assoggettamento di un operatore aereo al sistema EU ETS dipende dall’effettivo svolgimento di un’attività di trasporto aereo rientrante nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. L’inserimento o la mancata inclusione nell’elenco della Commissione non determina, di per sé, l’applicazione del sistema, ma ha finalità di identificazione e coordinamento regolatorio.
Aggiornamento dell’allegato
La modifica normativa è contenuta in un unico intervento sostanziale: l’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del nuovo regolamento. L’allegato riporta un elenco articolato per Stato membro di riferimento e contiene, per ciascun operatore, numero di identificazione CRCO, nome dell’operatore e Stato dell’operatore. L’aggiornamento recepisce i dati più recenti forniti da Eurocontrol.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori aerei e per i professionisti che li assistono, il provvedimento rileva soprattutto ai fini dell’individuazione dello Stato membro competente e dell’allineamento degli adempimenti connessi all’EU ETS. Il documento non introduce nuove regole sostanziali sulle emissioni, ma aggiorna un meccanismo di censimento e attribuzione amministrativa già esistente nel quadro della disciplina climatico-ambientale europea.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento 748/2009
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del nuovo regolamento, aggiornando l’elenco degli operatori aerei e i relativi dati identificativi/stato dell’operatore.
Base giuridica e finalità dell’elenco
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Dai considerando emerge che l’elenco serve a ridurre l’onere amministrativo per gli operatori aerei, indicando lo Stato membro preposto alla regolamentazione di ciascun operatore.
Rapporto tra elenco e assoggettamento all’EU ETS
Il considerando 4 chiarisce che l’inclusione di un operatore aereo nell’EU ETS dipende dallo svolgimento di una attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinata all’inserimento nell’elenco stabilito dalla Commissione.
Fonte dei dati e aggiornamento dell’elenco
L’elenco viene aggiornato per recepire i dati più recenti forniti da Eurocontrol sugli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo rilevanti ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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