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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22880/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione proposta dalla correntista, poi deceduta nel corso del giudizio e sostituita dagli eredi, per ottenere la declaratoria di nullità parziale di due contratti di conto corrente con apertura di credito, il ricalcolo del dare/avere e la restituzione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente per interessi, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, con esito sostanziale favorevole agli attori. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato solo le spese. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: ha dedotto, in sintesi, la propria carenza di legittimazione passiva quanto a uno dei rapporti correntizi, la tardività e irritualità dei documenti prodotti dalla parte attrice, l'erroneità dell'utilizzo della consulenza tecnica contabile su documenti tardivi, l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione e l'errata statuizione sul raddoppio del contributo unificato. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi e l'ottavo, ha accolto il settimo sul tema della prescrizione, e ha dichiarato assorbito il nono.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, relativo all'eccezione di prescrizione delle rimesse in conto corrente, e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese. Ha invece dichiarato inammissibili i motivi da uno a sei e l'ottavo, e assorbito il nono. La Corte ha affermato che l'onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione è sufficiente con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie, mentre grava sul correntista l'onere di provare il carattere ripristinatorio delle rimesse e la sussistenza dell'apertura di credito. La statuizione della Corte d'appello, che aveva rigettato la prescrizione ritenendo la banca onerata dell'indicazione specifica delle rimesse e presumendo il carattere ripristinatorio dei versamenti, è stata ritenuta non conforme ai principi consolidati.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e l'erronea attribuzione dell'onere probatorio; la Corte non accoglie tali censure, dichiarandole inammissibili nei motivi relativi.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Invocato per contestare la motivazione della sentenza di merito come irragionevole e contraddittoria; la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte relativa alla legittimazione passiva.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto è elemento costitutivo della domanda e grava sull'attore; quanto alla prescrizione, afferma che l'onere di allegazione della banca è soddisfatto con la deduzione dell'inerzia e della volontà di avvalersene, mentre sul correntista grava la prova del carattere ripristinatorio delle rimesse.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'ordine di esibizione documentale impartito alla banca; la Corte osserva che, nella specie, il rinvio e l'acquisizione documentale erano avvenuti con il consenso delle parti nell'ambito della CTU contabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare il riconoscimento di efficacia alla documentazione prodotta tardivamente; la Corte ritiene inammissibili le doglianze connesse, valorizzando il consenso delle parti all'integrazione documentale.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre l'irritualità del deposito documentale; la Corte non accoglie le censure per la ragione decisiva del consenso delle parti all'integrazione ai fini della CTU.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle preclusioni istruttorie e al deposito tardivo di documenti; la Corte afferma che, in materia di esame contabile, il consenso delle parti consente l'acquisizione di documentazione ulteriore anche oltre le preclusioni.

  • art. 184 bis c.p.c.

    Citato dalla ricorrente in relazione al regime delle preclusioni; la Corte ritiene non decisive le doglianze perché superate dal consenso all'acquisizione documentale.

  • art. 198 c.p.c.

    La Corte valorizza la disciplina speciale dell'esame contabile, affermando che il consulente, previo consenso delle parti, può esaminare anche documenti non prodotti in causa e acquisire documentazione utile anche a provare fatti principali.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato come norma di riferimento per la relazione del consulente tecnico; la Corte sottolinea che, in difetto di consenso, i nuovi documenti non possono essere menzionati nella relazione, mentre il consenso consente l'acquisizione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla banca quale base dell'eccezione di prescrizione; la Corte chiarisce che, in presenza di apertura di credito in conto corrente, la prescrizione decorre secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite sulle rimesse solutorie e ripristinatorie.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per lamentare una disparità di trattamento tra le parti nella gestione delle produzioni documentali e dell'onere probatorio; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel nono motivo sul raddoppio del contributo unificato; il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del settimo motivo e della cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • In tema di legittimazione passiva e titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la titolarità attiva o passiva della situazione sostanziale è elemento costitutivo della domanda e l'onere di provarla grava sull'attore, salvo riconoscimento della controparte o difese incompatibili.
  • Nella consulenza tecnica contabile, il regime delle preclusioni istruttorie è attenuato: il consulente può acquisire documenti anche non tempestivamente prodotti, purché vi sia il consenso delle parti e nel rispetto del contraddittorio; tale acquisizione può riguardare anche fatti principali.
  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario fondato su conto corrente con apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione non deve indicare subito le singole rimesse solutorie, essendo sufficiente dedurre l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi della prescrizione.
  • Spetta al correntista che agisce per la ripetizione dimostrare il carattere ripristinatorio delle rimesse e la presenza di un'apertura di credito che giustifichi la qualificazione dei versamenti come mere reintegrazioni della provvista; non opera una presunzione generale in tal senso a favore dell'attore.
  • L'eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente con apertura di credito va valutata distinguendo tra rimesse solutorie e ripristinatorie, poiché solo le prime possono far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni, mentre per le seconde il termine decorre dalla chiusura del conto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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