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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29658/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del Tribunale di Reggio Calabria (4.10.2023) che, ribaltando l'assoluzione del Giudice di Pace (20.01.2022), aveva affermato la loro responsabilità ai fini civili per lesioni e minaccia a danno di Costantino Criaco. I motivi principali del ricorso erano: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per non aver rinnovato l'istruzione dibattimentale in caso di reformatio in pejus basata su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive (anche alla luce dell'art.606 c.p.p. e dell'art.603 comma 3-bis e della giurisprudenza di legittimità), con particolare rilievo al mancato esame e valorizzazione delle dichiarazioni degli imputati e alla mancata motivazione rafforzata; (2) censura circa l'imposizione delle spese processuali ai ricorrenti non avendo essi proposto impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che il Tribunale ha riformato l'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione delle stesse prove dichiarative senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e senza fornire una motivazione adeguata e puntuale che rispondesse ai rilievi che avevano sostenuto l'assoluzione. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata per violazione di legge e vizi di motivazione e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art.622 c.p.p.). Sulla questione delle spese il provvedimento riportato è focalizzato sull'annullamento e sul rinvio; la pronuncia ha accolto il ricorso nei limiti indicati e disposto il rinvio per la prosecuzione.

Norme richiamate

  • art.606 cod. proc. pen.

    Utilizzato per censurare vizi di motivazione e violazione di legge nella decisione d'appello; la Corte valuta la congruità della motivazione e la corretta applicazione delle norme processuali inerenti la rinnovazione dell'istruttoria

  • art.603 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della rinnovazione dell'istruttoria: la Corte segnala che, pur con le modifiche normative (anche post riforma), permane l'indirizzo di legittimità che impone la rinnovazione delle prove dichiarative quando l'appello, anche proposto dalla sola parte civile, determini una riforma in peius dell'assoluzione

  • art.573 cod. proc. pen.

    Citato per spiegare i limiti dell'applicazione della nuova disciplina sulle impugnazioni per i soli interessi civili; la Corte osserva che la nuova norma si applica solo in casi particolari (costituzione successiva al 30.12.2022) e quindi non è direttamente applicabile al caso di specie

  • d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)

    art.34, comma 1, lett. i), n.1 (modifica art.603 c.p.p.)

    La Corte prende atto della riforma che ha precisato l'obbligo di rinnovazione principalmente con riguardo all'impugnazione del Pubblico Ministero, ma conferma che, alla luce della giurisprudenza di legittimità precedente (Sez. U. Cremonini), permane l'obbligo di rinnovazione anche quando l'appello della parte civile, senza rinnovazione, porta a una riforma in peius

  • art.582 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di lesioni richiamata nel quadro dei fatti di causa

  • art.612 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di minaccia richiamata nel quadro dei fatti di causa

  • art.6 CEDU

    Richiamato quale parametro di garantismo: il diritto a un giusto processo e alle garanzie del contraddittorio impone valutazioni adeguate e, se necessario, la rinnovazione probatoria quando l'appello ribalta un'assoluzione

  • art.622 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per il giudizio successivo; la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello

Massime di principio

  • Quando un giudice d'appello intende riformare in peius un'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, sussiste, secondo la giurisprudenza consolidata, l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale (assumere nuovamente le prove dichiarative) anche se l'impugnazione è proposta dalla sola parte civile.
  • Se l'appello si fonda sul medesimo compendio probatorio del primo grado, il giudice d'appello deve fornire una motivazione puntuale e 'rafforzata' che risponda espressamente ai punti che hanno determinato l'assoluzione, spiegando perché la versione ritenuta convincente in primo grado è stata superata.
  • La rinnovazione delle prove garantisce il contraddittorio: devono essere eventualmente riesaminati la parte offesa, gli imputati e i testi decisivi perché la rinnovazione rende effettive le garanzie processuali (diritto di difesa e art.6 CEDU).
  • Le modifiche normative introdotte dalla riforma processuale (d.lgs. n.150/2022) hanno limitato alcuni obblighi di rinnovazione nel caso di impugnazione del Pubblico Ministero, ma non eliminano l'esigenza di tutela del contraddittorio e della motivazione rafforzata quando l'appello della parte civile porta a una riforma dell'assoluzione.
  • In presenza di omissioni procedurali o di motivazione insufficiente quando l'appello ribalta un'assoluzione, la sanzione più probabile è l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio per ulteriori accertamenti o per la rinnovazione dell'istruttoria.

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