Sentenza del 02/11/2016 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Scudo fiscale - detenzione delleattività in data anteriore al 31 dicembre 2008 - elemento essenziale - datacerta o documentazione bancaria - necessità - inefficacia della dichiarazionedi emersione. In tema di"scudo fiscale", nel quadro delle previsioni di cui all'art. 13 bis del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009,n. 102, è essenziale che non possano sussistere dubbi sulla sussistenza delrequisito oggettivo dell'esistenza all'estero, in data anteriore al 31 dicembre2008, delle attività finanziarie oggetto della dichiarazione. Qualoral'esistenza delle attività finanziarie "scudate" non risulti da alcun documentoregistrato o comunque al quale sia attribuibile con certezza una data anterioreal 31 dicembre 2008, è da ritenere inefficace la dichiarazione riservata delleattività emerse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa dichiarazione riservata è stata ritenuta inefficace, poiché l'esistenza all'estero delle attività finanziarie non risultava da documenti ai quali fosse attribuibile con certezza una data anteriore al 31 dicembre 2008. Il beneficio dello scudo fiscale, pertanto, non poteva operare in assenza della prova del requisito temporale e oggettivo richiesto dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia di una dichiarazione riservata presentata nell'ambito dello "scudo fiscale" previsto dall'art. 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Era necessario dimostrare che le attività finanziarie oggetto di emersione esistessero all'estero anteriormente al 31 dicembre 2008. La prova doveva risultare da documentazione registrata o comunque dotata di una data certa anteriore a tale termine, in modo da escludere qualsiasi dubbio sulla preesistenza delle attività.
Norme richiamate
Art. 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
È richiamato quale fondamento normativo della disciplina dello "scudo fiscale".
La norma richiede che le attività finanziarie oggetto di emersione fossero detenute all'estero anteriormente al 31 dicembre 2008. Tale requisito deve essere provato con documentazione registrata o dotata di data certa; in mancanza, la dichiarazione riservata è inefficace.
Massime di principio
- Per beneficiare di una disciplina agevolativa o di regolarizzazione, il contribuente deve provare in modo puntuale tutti i requisiti oggettivi e temporali previsti dalla legge.
- Quando la norma richiede che un fatto sia avvenuto entro una determinata data, documenti privi di data certa o non registrati possono non essere sufficienti a dimostrarlo.
- La mera presentazione della dichiarazione di emersione non garantisce il beneficio: l'amministrazione o il giudice possono verificarne l'effettiva corrispondenza ai presupposti di legge.
- In caso di incertezza sulla preesistenza delle attività, l'onere della prova ricade sul soggetto che invoca lo scudo fiscale.
- È opportuno conservare estratti conto, contratti, rendicontazioni bancarie e altra documentazione proveniente da soggetti terzi, purché idonea a dimostrare con certezza la data di esistenza delle attività.
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