Sentenza del 02/11/2016 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE - LATITUDINE E PORTATA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio di non contestazione è ritenuto applicabile anche al processo tributario, ma con una portata limitata ai profili probatori del fatto non contestato. La mancata contestazione non determina automaticamente e in modo irreversibile l'accertamento del fatto: il giudice deve comunque valutarlo alla luce delle prove ritualmente acquisite e può escluderne l'esistenza qualora tali prove siano incompatibili o insufficienti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la portata del principio di non contestazione previsto dall'art. 115, primo comma, c.p.c. nel processo tributario. In particolare, si discute se un fatto non contestato dalla parte resistente debba considerarsi definitivamente provato e se tale principio possa operare anche nel giudizio tributario.
Norme richiamate
Art. 115, primo comma, codice di procedura civile
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La norma è applicabile anche nel processo tributario limitatamente all'efficacia probatoria dei fatti non contestati. La non contestazione esonera la parte interessata dalla necessità di provare ulteriormente quel fatto, ma non impedisce al giudice di verificarne l'effettiva esistenza sulla base delle prove ritualmente acquisite.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un fatto allegato da una parte e non specificamente contestato dall'altra può essere considerato provato sotto il profilo probatorio.
- La non contestazione non equivale a un'ammissione assoluta o irrevocabile: il giudice deve comunque confrontare il fatto con il complesso delle prove presenti nel processo.
- La contestazione deve essere specifica e tempestiva; contestazioni generiche o meramente formali possono non essere sufficienti a impedire l'applicazione del principio.
- La parte che intende negare un fatto allegato dalla controparte deve contestarlo chiaramente negli atti difensivi, indicando se possibile le ragioni dell'opposizione.
- Il principio di non contestazione non sostituisce il giudizio del magistrato né consente di fondare la decisione su fatti smentiti dalle risultanze probatorie ritualmente acquisite.
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