Sentenza del 02/11/2016 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato intimazioni e ingiunzioni di pagamento relative a contributi consortili dovuti per gli anni 2005-2007, non contestando l'esistenza del tributo, ma chiedendo l'applicazione delle agevolazioni previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. In particolare, chiedeva il riconoscimento della sospensione dei pagamenti, della riduzione del debito e della rateizzazione prevista dalla legge n. 2/2009 e dal decreto-legge n. 162/2008. Contestava inoltre la dichiarazione di inammissibilità pronunciata in primo grado, sostenendo che il ricorso contenesse comunque l'indicazione degli atti impugnati e che l'estratto di ruolo fosse sufficiente a documentare la pretesa e le notifiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha riconosciuto l'applicabilità ai contributi consortili della disciplina agevolativa post-sisma, ritenendo sospesi i pagamenti nel periodo previsto dalla legge e applicabile la riduzione del 60%. Di conseguenza, ha dichiarato dovuto dalla contribuente soltanto il 40% dei contributi, mentre il restante 60% risultava coperto dal trasferimento di somme effettuato dalla Regione Molise al Consorzio. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 546/1992
L'articolo 21 prevede il termine ordinario di sessanta giorni per proporre il ricorso tributario dalla notificazione dell'atto impugnato. L'articolo 22 disciplina la costituzione in giudizio e il deposito degli atti, nonché la rilevabilità dell'inammissibilità. Nel caso concreto, la contribuente ha contestato che la mancata allegazione iniziale di tutti gli atti determinasse automaticamente l'inammissibilità.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
La normativa ha esteso alla Regione Molise, per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002, le agevolazioni previste per i territori terremotati, stabilendo la sospensione dei pagamenti tributari e la possibilità di definire le somme sospese mediante pagamento rateale con abbattimento del 60%.
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
La disciplina, come modificata e convertita dalla legge n. 2/2009, costituisce la base normativa delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute ai soggetti residenti nelle aree colpite dal sisma.
Massime di principio
- Quando una normativa emergenziale estende agevolazioni tributarie a una determinata area colpita da calamità, occorre verificare se il credito richiesto abbia natura tributaria o sia comunque espressamente incluso nell'ambito applicativo della norma.
- I contributi consortili possono beneficiare di agevolazioni previste per i tributi quando, secondo la disciplina applicabile, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo.
- La riduzione prevista dalla normativa post-sisma deve essere applicata al debito effettivamente dovuto, mentre eventuali somme già trasferite da Regione o Stato all'ente impositore possono coprire la quota corrispondente dell'obbligazione del contribuente.
- La mancata impugnazione originaria delle cartelle può creare problemi di definitività della pretesa; tuttavia, se il contribuente impugna un atto successivo per dedurre di averne avuto conoscenza solo in quel momento o per far valere agevolazioni sopravvenute o non riconosciute, il giudice deve esaminare la specifica questione nei limiti consentiti.
- Per contestare efficacemente la riscossione è essenziale documentare gli atti impugnati, le date e le modalità di notificazione, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e territoriali richiesti dalla normativa emergenziale.
- In situazioni analoghe, la pretesa non viene necessariamente annullata integralmente: il giudice può riconoscere l'agevolazione solo nella misura prevista dalla legge e dichiarare dovuta la quota residua.
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