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Sentenza

Sentenza del 02/11/2016 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato intimazioni e ingiunzioni di pagamento relative a contributi consortili dovuti per gli anni 2005-2007, non contestando l'esistenza del tributo, ma chiedendo l'applicazione delle agevolazioni previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. In particolare, chiedeva il riconoscimento della sospensione dei pagamenti, della riduzione del debito e della rateizzazione prevista dalla legge n. 2/2009 e dal decreto-legge n. 162/2008. Contestava inoltre la dichiarazione di inammissibilità pronunciata in primo grado, sostenendo che il ricorso contenesse comunque l'indicazione degli atti impugnati e che l'estratto di ruolo fosse sufficiente a documentare la pretesa e le notifiche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha riconosciuto l'applicabilità ai contributi consortili della disciplina agevolativa post-sisma, ritenendo sospesi i pagamenti nel periodo previsto dalla legge e applicabile la riduzione del 60%. Di conseguenza, ha dichiarato dovuto dalla contribuente soltanto il 40% dei contributi, mentre il restante 60% risultava coperto dal trasferimento di somme effettuato dalla Regione Molise al Consorzio. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 546/1992

    L'articolo 21 prevede il termine ordinario di sessanta giorni per proporre il ricorso tributario dalla notificazione dell'atto impugnato. L'articolo 22 disciplina la costituzione in giudizio e il deposito degli atti, nonché la rilevabilità dell'inammissibilità. Nel caso concreto, la contribuente ha contestato che la mancata allegazione iniziale di tutti gli atti determinasse automaticamente l'inammissibilità.

  • Legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

    La normativa ha esteso alla Regione Molise, per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002, le agevolazioni previste per i territori terremotati, stabilendo la sospensione dei pagamenti tributari e la possibilità di definire le somme sospese mediante pagamento rateale con abbattimento del 60%.

  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

    La disciplina, come modificata e convertita dalla legge n. 2/2009, costituisce la base normativa delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute ai soggetti residenti nelle aree colpite dal sisma.

Massime di principio

  • Quando una normativa emergenziale estende agevolazioni tributarie a una determinata area colpita da calamità, occorre verificare se il credito richiesto abbia natura tributaria o sia comunque espressamente incluso nell'ambito applicativo della norma.
  • I contributi consortili possono beneficiare di agevolazioni previste per i tributi quando, secondo la disciplina applicabile, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo.
  • La riduzione prevista dalla normativa post-sisma deve essere applicata al debito effettivamente dovuto, mentre eventuali somme già trasferite da Regione o Stato all'ente impositore possono coprire la quota corrispondente dell'obbligazione del contribuente.
  • La mancata impugnazione originaria delle cartelle può creare problemi di definitività della pretesa; tuttavia, se il contribuente impugna un atto successivo per dedurre di averne avuto conoscenza solo in quel momento o per far valere agevolazioni sopravvenute o non riconosciute, il giudice deve esaminare la specifica questione nei limiti consentiti.
  • Per contestare efficacemente la riscossione è essenziale documentare gli atti impugnati, le date e le modalità di notificazione, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e territoriali richiesti dalla normativa emergenziale.
  • In situazioni analoghe, la pretesa non viene necessariamente annullata integralmente: il giudice può riconoscere l'agevolazione solo nella misura prevista dalla legge e dichiarare dovuta la quota residua.

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