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Sentenza

Sentenza del 02/11/2016 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, contestando principalmente il raddoppio dei termini per l'accertamento, sostenendo che la denuncia penale fosse stata presentata dopo la scadenza dei termini ordinari e che il reato fosse prescritto. Ha inoltre contestato l'indetraibilità dell'IVA su alcune fatture passive, ritenendo che non tutte fossero riconducibili ai lavori o all'operazione immobiliare divenuta illecita dopo l'annullamento del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistico-idrogeologica.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. È stato riconosciuto che, ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente l'astratta configurabilità di un reato e l'esistenza dell'obbligo di denuncia, senza che siano necessarie l'effettiva presentazione della denuncia, l'esercizio dell'azione penale o una condanna penale. La prescrizione del reato non impedisce il raddoppio, salvo il caso di denuncia manifestamente pretestuosa. Sono state inoltre ritenute indetraibili le fatture direttamente o indirettamente collegate alla costruzione dell'immobile privo di valido titolo edilizio, inclusi i costi di acquisto e di allestimento del cantiere. La società è stata condannata al pagamento di 3.200 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 37 del decreto-legge n. 223/2006

    Norma relativa al raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale.

    Il raddoppio opera quando i fatti accertati presentano un fumus di reato e sussiste l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva denuncia, dall'esercizio dell'azione penale, dalla prescrizione o dall'esito del procedimento penale. Il termine non può però essere applicato in presenza di iniziative penali manifestamente pretestuose.

  • Art. 361 del codice penale

    Obbligo del pubblico ufficiale di denunciare i reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle funzioni.

    L'obbligo di denuncia nasce quando il pubblico ufficiale ravvisa nei fatti gli elementi minimi riconducibili a una fattispecie di reato; non è richiesta la certezza della responsabilità, né la valutazione definitiva di antigiuridicità e dolo.

  • Art. 405 del codice di procedura penale

    Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero mediante formulazione dell'imputazione.

    L'effettivo esercizio dell'azione penale non costituisce presupposto necessario per il raddoppio dei termini tributari.

  • Art. 331 del codice di procedura penale

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    La verifica dell'esistenza degli elementi minimi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia spetta al giudice tributario, che deve escludere il raddoppio in caso di denuncia palesemente infondata o strumentale.

  • Art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 546/1992

    Disciplina della liquidazione delle spese di giudizio nel processo tributario.

    Ha costituito il fondamento per la condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali.

  • DM n. 55/2014

    Parametri forensi per la liquidazione dei compensi professionali.

    È stato richiamato per determinare l'importo delle spese processuali liquidate in 3.200 euro.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento può applicarsi anche se il reato è prescritto, non è stata esercitata l'azione penale o il procedimento penale si è concluso senza condanna, purché i fatti presentino astrattamente gli elementi di un reato e non si tratti di una denuncia pretestuosa.
  • Il giudice tributario può valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti fiscali senza attendere l'esito del procedimento penale, in ragione dell'autonomia e del cosiddetto doppio binario tra processo penale e processo tributario.
  • L'IVA sugli acquisti è detraibile solo se beni e servizi sono effettivamente impiegati nell'attività economica e in operazioni soggette a imposta. Se l'operazione immobiliare è priva di un valido titolo autorizzativo e viene definitivamente annullata, i costi direttamente o indirettamente collegati possono essere considerati non inerenti e l'IVA può essere resa indetraibile.
  • La contestazione di singole fatture richiede una dimostrazione concreta della loro estraneità all'operazione contestata; non è sufficiente affermare genericamente che alcuni costi non riguardavano la costruzione o la compravendita.
  • La prescrizione del reato è distinta dalle cause di non punibilità e dalle cause di estinzione del reato, ma, secondo l'orientamento applicato nella sentenza, tale distinzione non esclude di per sé il raddoppio dei termini tributari.

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