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Sentenza

Sentenza del 02/11/2016 n. 1919 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Regimi speciali vari - Acquisiti intracomunitari - Necessità per il contribuente di provare i presupposti di fatto che giustificano l'applicazione del regime speciale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che il regime del margine, essendo un regime speciale rispetto a quello ordinario, può essere applicato solo se il contribuente prova concretamente la sussistenza dei relativi presupposti. In mancanza di tale prova, il regime speciale è inapplicabile e si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal fatto che il cessionario fosse o meno consapevole dell'inesistenza dei presupposti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'applicazione del regime speciale IVA del margine, in deroga al regime ordinario previsto per gli acquisti intracomunitari. A seguito della contestazione dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per applicare tale regime. La questione comprendeva anche la rilevanza dell'eventuale inconsapevolezza del cessionario circa l'inesistenza dei presupposti.

Norme richiamate

  • Regime IVA del margine

    Il regime del margine costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto al regime IVA ordinario; chi lo invoca deve dimostrare la ricorrenza dei suoi presupposti.

  • Disciplina IVA degli acquisti intracomunitari

    In caso di acquisti intracomunitari, il regime ordinario rappresenta la regola generale, mentre l'applicazione del regime speciale del margine richiede una prova specifica da parte del contribuente.

Massime di principio

  • Chi invoca un regime fiscale speciale o agevolato deve provare in modo puntuale tutti i presupposti di fatto che ne consentono l'applicazione.
  • La mancata prova dei requisiti comporta l'applicazione del regime ordinario, anche se il contribuente afferma di non essere stato consapevole dell'inesistenza dei presupposti.
  • La buona fede o l'assenza di consapevolezza del cessionario, da sole, non sostituiscono l'onere di dimostrare i requisiti oggettivi del regime fiscale invocato.
  • In presenza di una contestazione dell'Amministrazione finanziaria, è essenziale conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare l'origine, la natura e le condizioni dell'operazione.

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