Sentenza del 02/11/2016 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - redditi di lavoro dipendente - prestazioni pensionistiche complementari - esenzione parziale da imposta: non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale versate negli anni 1997-2006 sulla quota aggiuntiva della pensione erogata dall'INPS, sostenendo che tale prestazione fosse una pensione integrativa soggetta alla tassazione agevolata sull'87,5% dell'importo lordo. L'Ufficio sosteneva invece che il trattamento costituisse un'integrazione destinata a mantenere il precedente livello pensionistico e che, in ogni caso, dal 1° gennaio 2001 le prestazioni pensionistiche complementari dovessero essere tassate integralmente. L'Ufficio eccepiva inoltre la decadenza della domanda di rimborso per gli anni 1997-2002, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto il rimborso limitatamente agli anni dal 2003 in poi, ritenendo tardiva la domanda per gli anni precedenti. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione e ha escluso anche il rimborso residuo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha ritenuto che, per le prestazioni pensionistiche erogate dal 1° gennaio 2001, non fosse più applicabile la precedente tassazione sull'87,5%, dovendo l'intero importo concorrere alla formazione del reddito IRPEF. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 973, convertito nella L. 13 febbraio 1987, n. 26
Ha disciplinato il passaggio all'INPS della gestione e dell'erogazione delle pensioni dei lavoratori portuali, comprese le componenti precedentemente gestite dal C.A.P.
Art. 48, comma 7-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nella previgente formulazione
Le prestazioni pensionistiche concorrevano alla formazione del reddito nella misura dell'87,5%.
La disposizione prevedeva una parziale esclusione da imposizione delle prestazioni pensionistiche, ma tale regime non è stato ritenuto applicabile alle erogazioni successive al 1° gennaio 2001.
Art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 47/2000
Ha modificato il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, prevedendo il superamento della precedente tassazione limitata all'87,5%.
Art. 12 del D.Lgs. n. 168/2001
Ha confermato, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, che le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
Prevede il termine decadenziale di 48 mesi per la presentazione della domanda di rimborso delle imposte dirette, applicato nel caso agli anni 1997-2002.
D.Lgs. n. 124/1993
Disciplina la previdenza complementare. La controversia riguardava l'eventuale riconducibilità del fondo C.A.P. ai fondi soggetti alla relativa disciplina e al trattamento fiscale agevolato.
Cass. civ., Sez. VI, n. 22105 del 17 ottobre 2014 e n. 10912 del 26 maggio 2016
La Corte ha affermato che, per le prestazioni pensionistiche erogate dal 1° gennaio 2001, il trattamento fiscale agevolato sull'87,5% non è più applicabile, dovendo essere tassato l'intero importo.
Massime di principio
- Per le prestazioni pensionistiche complementari o integrative erogate dal 1° gennaio 2001, la regola generale è la tassazione IRPEF sull'intero importo lordo, salvo una specifica disciplina transitoria o una diversa previsione applicabile al caso concreto.
- La qualificazione della prestazione come integrativa, complementare o mera integrazione del trattamento pensionistico non è da sola sufficiente a ottenere l'aliquota agevolata: occorre verificare la normativa vigente alla data di erogazione e la concreta struttura del fondo.
- Le agevolazioni fiscali riferite ai cosiddetti vecchi fondi non si applicano automaticamente a tutti i fondi istituiti prima della riforma della previdenza complementare; è necessario accertare caso per caso la loro effettiva riconducibilità alla disciplina agevolata.
- Le domande di rimborso fiscale devono essere presentate entro il termine decadenziale previsto dalla legge; il decorso del termine può impedire il rimborso anche quando il contribuente contesti la correttezza della tassazione.
- In controversie analoghe è essenziale distinguere tra la data di maturazione della prestazione e la data della sua effettiva erogazione, poiché il regime fiscale applicabile può dipendere dal momento fiscalmente rilevante del pagamento.
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