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Ordinanza

Ordinanza n. 2438/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00134/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro i rapporti informativi relativi agli anni 2018-2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia i rapporti informativi relativi agli anni 2018-2022 e ha appellato l’ordinanza cautelare che aveva respinto la domanda di sospensione. Ha dedotto, anzitutto, il difetto di motivazione dell’ordinanza di primo grado sul fumus boni iuris e l’erroneità della valutazione secondo cui il giudizio di «OTTIMO» costituirebbe il livello massimo non ulteriormente rilevante. Ha evidenziato che tale giudizio può essere accompagnato da punteggi aggiuntivi, come quello attribuito per il 2022, pari a 60 + 1, sicché i rapporti contestati potrebbero determinare un decremento comparativo del punteggio, una perdita di posizioni nella graduatoria del concorso per vicecommissario, una perdita di chance professionali e un pregiudizio alla progressione di carriera. Quanto al periculum in mora, ha rappresentato che la procedura concorsuale era in fase avanzata e che i rapporti informativi incidevano direttamente sul punteggio dei titoli, sulla posizione in graduatoria e sulla progressione professionale; ha inoltre dedotto che la futura sentenza di merito non avrebbe consentito di reintegrare integralmente il pregiudizio derivante dalla perdita di posizioni, dalla perdita di chance e dal ritardo nella carriera.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza disporre la sospensione dei rapporti informativi. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto non manifestamente infondato l’errore prospettato dal ricorrente circa la qualificazione del giudizio di «OTTIMO» come massima espressione valutativa, in assenza di considerazione dei punteggi incrementali. Ha inoltre ritenuto non escludibile l’incidenza della criticità sull’esito concorsuale. Poiché la questione richiedeva un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, le esigenze del ricorrente sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente al giudice cautelare, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare, non è manifestamente infondata la censura relativa alla valutazione di un giudizio caratteristico come livello massimo quando la disciplina applicabile consente ulteriori punteggi incrementali idonei a incidere comparativamente sulla posizione del candidato.
  • La possibilità che una valutazione caratteristica incida sul punteggio dei titoli, sulla posizione in graduatoria e sulla progressione di carriera può rendere non escludibile il pregiudizio cautelare, anche quando il giudizio nominale conseguito sia formalmente il più elevato.
  • Quando la controversia richiede un approfondimento di merito incompatibile con la cognizione sommaria e le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio, il giudice cautelare può accogliere l’istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’atto impugnato.
  • La sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare idonea a fronteggiare il rischio di un pregiudizio non integralmente riparabile con la futura sentenza, quando non sia possibile definire compiutamente il fumus nella fase sommaria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppelloTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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