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Ordinanza

Ordinanza n. 4607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 4, punto 8, del bando di concorso docenti PNRR3, nella parte in cui ammette con riserva gli iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 71/2024 solo se conseguono il titolo entro il 31 gennaio 2026, senza analoga previsione per i frequentanti i percorsi ordinari destinati a conseguire il titolo entro il 30 giugno 2026

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorso di primo grado era stato proposto per l’annullamento della clausola del bando, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a essere inseriti tra gli idonei alla partecipazione e per l’ammissione con riserva alla prova scritta o alle eventuali prove suppletive. I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 3, 32, 34 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e manifesta illogicità. La censura riguardava il diverso trattamento tra gli specializzandi dei percorsi previsti dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 71/2024, ammessi con riserva a condizione del conseguimento del titolo entro il 31 gennaio 2026, e i docenti frequentanti il X ciclo dei percorsi ordinari di specializzazione disciplinati dal d.P.C.M. 4 agosto 2023, che avrebbero conseguito il titolo entro il 30 giugno 2026. Il TAR Lazio aveva declinato la propria competenza in favore del TAR Toscana; quest’ultimo, dopo la riassunzione, aveva accolto cautelarmente la domanda e sollevato d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo competente il TAR Lazio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato competente il TAR Lazio, sede di Roma. Ha ritenuto decisivo che l’impugnazione riguardasse esclusivamente l’art. 4, punto 8, del bando nazionale adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, qualificabile come atto statale. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., per gli atti statali sussiste la competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio. Non risultava impugnato alcun atto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; gli eventuali atti di non ammissione sarebbero stati comunque meri atti esecutivi della clausola del bando nazionale. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che le misure cautelari adottate dal TAR dichiarato incompetente perdono efficacia allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza regolatrice della competenza e che la domanda cautelare può essere riproposta davanti al giudice dichiarato competente. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di incidente sollevato d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 5, c.p.a.

    regolamento di competenza richiesto d’ufficio

    Consente al giudice di primo grado di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza.

  • art. 15, comma 6, c.p.a.

    Richiamato quale base per la rimessione al Consiglio di Stato della questione di competenza dopo l’adozione della misura cautelare.

  • art. 15, comma 7, c.p.a.

    le misure cautelari disposte dall’adito Tribunale della Toscana, dichiarato incompetente, perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza

    Le misure cautelari del giudice dichiarato incompetente conservano efficacia soltanto per trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza regolatrice della competenza.

  • art. 15, comma 8, c.p.a.

    Consente di riproporre la domanda cautelare davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Attribuisce al TAR Lazio la competenza territoriale inderogabile per le controversie relative ad atti statali.

  • art. 4, punto 8, del bando di concorso D.D. n. 2939 del 9 ottobre 2025

    possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026

    Clausola nazionale oggetto di impugnazione, la cui natura di atto statale radica la competenza del TAR Lazio.

Massime di principio

  • La controversia relativa all’impugnazione di una clausola di un bando nazionale adottato da un ministero rientra nella competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., anche se il concorso è gestito, in concreto, attraverso uffici scolastici regionali.
  • Gli atti di non ammissione adottati da un ufficio periferico in esecuzione di una clausola di un bando nazionale non spostano la competenza territoriale quando non siano autonomamente impugnati e non presentino una propria lesività o discrezionalità distinta rispetto all’atto statale presupposto.
  • Le misure cautelari adottate dal giudice amministrativo successivamente dichiarato incompetente perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza; entro tale termine la domanda cautelare può essere riproposta davanti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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