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Ordinanza

Ordinanza n. 3957/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della determinazione negativa assunta all’esito della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. n.152/06, in modalità sincrona e del relativo verbale del 16 aprile 2026, con la quale la Regione Lazio- Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi area valutazione di impatto ambientale – a definizione del procedimento in Registro elenco progetti n. 32/2024 - ha negato il provvedimento di autorizzazione unica regionale per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico; - per quanto occorra di ogni atto connesso e presupposto ed in particolare e per quanto di ragione dei seguenti atti: a) la nota prot. n. 12936 del 25/11/2024 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Area Pianificazione e Gestione del Rischio Idraulico; b) il Parere della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Laziali prot. n. 0421598 del 09/04/2025; c) il Parere prot. n. 31016 del 11/04/2025 del Comune di Rieti Settore IV, acquisita con prot. n. 0431713 del 11/04/2025; c) la nota prot. n. 4515 del 11/04/2025 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Area Pianificazione e Gestione del Rischio Idraulico, acquisita con prot. n. 0432096 del 11/04/2025; d) i pareri negativi resi della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica e dal Comune di Rieti nella conferenza decisoria del 14 aprile 2025; d) la Nota prot. n. 4960 del 14/04/2026 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Area Pianificazione e Gestione del Rischio Idraulico, acquisita con prot. n. 0392913 del 14/04/2026, e della presupposta Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 57 del 31 luglio 2025; e) la Nota prot. n. 10040 del 15/04/2026 di ARSIAL, acquisita con prot. n. 0396963 del 15/04/2026;

Giustizia amministrativa202607007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria del 16 aprile 2026, recante giudizio negativo sul progetto di impianto fotovoltaico e gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e partecipanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi relativa alla domanda di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico a terra di 9,92 MWp nel Comune di Rieti, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. L'intervento ricadeva in parte in zone del PRG comunale destinate a parco e pressoché interamente in fascia A del PAI del bacino del Tevere, corrispondente a un'area a elevata pericolosità idraulica. La Conferenza aveva acquisito pareri negativi dell'Autorità di Bacino, della Direzione Urbanistica regionale, del Comune di Rieti e dell'Area VIA regionale, con conseguente giudizio negativo sul progetto. I cinque motivi dedotti riguardavano, in sintesi, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione dell'art. 3 d.lgs. 190/2024 e dell'art. 16-septies della direttiva 2018/2001/UE in relazione alla localizzazione dell'impianto in area soggetta a rischio idraulico; la violazione dell'art. 9, comma 10, lett. c), d.lgs. 190/2024 e dell'art. 27-bis, comma 7-ter, d.lgs. 152/2006 quanto alla necessità di una variante urbanistica, oltre a contraddittorietà e carenza motivazionale; nonché ulteriori censure concernenti la verifica preventiva dell'interesse archeologico e la certificazione demaniale sugli usi civici. In via cautelare, la società ha dedotto un periculum in mora collegato al rischio di perdita della disponibilità della connessione alla rete elettrica presso una cabina primaria prossima alla saturazione e alla scadenza dell'offerta contrattuale di connessione. La Regione ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il verbale della Conferenza avesse natura endoprocedimentale e non fosse stato seguito da un autonomo provvedimento formale di diniego del PAUR.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare e ha compensato le spese. Il Collegio ha ritenuto, a un sommario esame, meritevoli di considerazione i profili di possibile inammissibilità del ricorso, poiché il verbale della Conferenza di Servizi poteva avere natura endoprocedimentale e non risultava adottato un autonomo provvedimento conclusivo di diniego del PAUR. Tuttavia, ha ritenuto di poter prescindere da tale questione, poiché era comunque assente il periculum in mora. Ai sensi dell'art. 55 c.p.a., il richiedente deve fornire una prova specifica e circostanziata dell'attualità, concretezza, gravità e irreparabilità del pregiudizio. Il solo preventivo di E-distribuzione prodotto dalla ricorrente non dimostrava né l'imminente esaurimento della capacità della cabina primaria, né la prossima perdita della soluzione tecnica di connessione, né l'impossibilità di ottenere una diversa soluzione. Il danno prospettato era quindi ipotetico e non adeguatamente provato. Inoltre, anche qualora verificatosi, esso avrebbe avuto natura economico-patrimoniale, risultando pertanto risarcibile per equivalente e non irreparabile. La sospensione del procedimento, richiesta dalla stessa società per superare le criticità istruttorie, costituiva altresì un elemento idoneo a ridimensionare l'urgenza dedotta, pur non essendo di per sé preclusiva della tutela cautelare. Il rigetto è stato pronunciato senza anticipare la decisione sulle censure di merito né definire i profili di ammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. 104/2010

    La concessione della tutela cautelare presuppone che il ricorrente alleghi e dimostri di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

    Il richiedente la tutela cautelare deve fornire elementi specifici e circostanziati idonei a dimostrare l'attualità, concretezza, gravità e irreparabilità del pregiudizio; un danno ipotetico, futuro o meramente patrimoniale e risarcibile per equivalente non integra il periculum in mora.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    La disposizione costituisce il quadro procedimentale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e per la conclusione della Conferenza di Servizi relativa al progetto; nel caso concreto, il TAR non ha deciso se il verbale conclusivo fosse autonomamente impugnabile.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    La Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ha espresso un giudizio negativo sul progetto; la questione della natura endoprocedimentale del relativo verbale è stata esaminata solo ai fini cautelari e non definita.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa del rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora.

  • art. 3 d.lgs. 190/2024

    La violazione della disposizione è stata dedotta in relazione alla compatibilità della localizzazione dell'impianto con il rischio idraulico, ma non è stata esaminata nel merito.

  • art. 9, comma 10, lett. c), d.lgs. 190/2024

    La disposizione è stata invocata in relazione alla necessità di una variante urbanistica, ma la relativa censura non è stata decisa.

  • art. 27-bis, comma 7-ter, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è stata richiamata per contestare la necessità di un autonomo procedimento di variante urbanistica, senza che il TAR abbia definito tale questione in sede cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la prova puntuale, specifica e circostanziata di un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto, destinato a verificarsi prima della decisione di merito; non è sufficiente una prospettazione meramente ipotetica o eventuale.
  • Il rischio di un danno esclusivamente economico-patrimoniale, ove suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di regola il requisito dell'irreparabilità richiesto dall'art. 55 c.p.a.
  • La produzione di un preventivo o di un'offerta contrattuale di connessione alla rete non dimostra, da sola, l'imminente perdita della capacità di rete o della soluzione tecnica di connessione, se non è accompagnata da elementi attestanti la prossima scadenza, la sopravvenuta indisponibilità della capacità o l'impossibilità di ottenere soluzioni alternative.
  • La circostanza che il procedimento amministrativo sia stato sospeso su richiesta dello stesso ricorrente per consentire il superamento di criticità istruttorie può ridimensionare l'urgenza cautelare dedotta, pur non costituendo di per sé causa ostativa alla concessione della tutela.
  • Quando la domanda cautelare deve essere respinta per carenza del periculum in mora, il giudice può soprassedere, senza definirli, sui profili di possibile inammissibilità del ricorso relativi all'impugnazione di un atto endoprocedimentale non seguito da un provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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