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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 264/2025 in data 13 maggio 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 264/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 264/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la Carta docente, secondo le regole applicabili al personale di ruolo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in data 15 maggio 2025 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 14 ottobre 2025. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’omesso adempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia del TAR. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di azionare il rimedio dell’ottemperanza in presenza dell’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi derivanti da un giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso è stato ritenuto compiuto prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Reggio Emilia.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che imponga a un’amministrazione pubblica l’erogazione o l’attribuzione di un beneficio può essere fatto valere davanti al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non vi dia esecuzione.
  • Ai fini dell’azione di ottemperanza contro un’amministrazione statale, la notificazione della decisione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti rilevanti per procedere coattivamente all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e il ricorrente documenta il passaggio in giudicato della sentenza e la sua mancata esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, anche mediante delega del direttore generale competente; in tal caso, se l’attività rientra nelle funzioni del dipendente pubblico, non è dovuto un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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