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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00211/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società, proprietaria e installatrice di manufatti per esposizioni pubblicitarie, aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui il Comune le richiedeva somme a titolo di canoni di concessione per l'installazione di impianti pubblicitari nell'anno 2008. La società sosteneva, in sintesi, di avere ottenuto solo un'autorizzazione e non una concessione, di non essere quindi tenuta al canone richiesto, di poter essere assoggettata soltanto all'imposta sulla pubblicità e di avere inoltre contestato l'esatto criterio di quantificazione del canone. In appello la domanda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 97 Cost., nonché nullità per difetto di motivazione, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato una precedente sentenza che, a suo dire, avrebbe avuto efficacia di giudicato esterno sulla non debenza del canone; 2) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 823 c.c. e della delibera comunale, sostenendo che il canone per l'installazione di impianti pubblicitari non fosse compatibile con l'imposta sulla pubblicità e che la sua introduzione avrebbe richiesto un nuovo accordo o comunque una diversa regolazione del titolo autorizzatorio; 3) violazione di norme sulla determinazione del canone e della delibera comunale, deducendo un errore di calcolo perché l'avviso avrebbe considerato la superficie espositiva del cartello e non la sola superficie effettivamente occupata dal manufatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto l'efficacia vincolante della sentenza richiamata dalla ricorrente, perché il giudicato sostanziale opera solo tra le stesse parti e nei limiti di identità di soggetti, petitum e causa petendi; la mera identità della questione giuridica non basta. Ha poi confermato che il corrispettivo per l'uso particolare del suolo pubblico per installare impianti pubblicitari è distinto dall'imposta sulla pubblicità e può cumularsi con essa, in base all'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993; ha inoltre rilevato che il Comune poteva fissare con atto generale i criteri di determinazione del canone, senza necessità di inserire ogni volta la relativa previsione nel singolo provvedimento autorizzatorio. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva trascritto o localizzato nel ricorso i passi dell'atto di appello necessari a verificare la censura sull'interpretazione dei motivi di gravame. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale produce effetti solo entro i limiti rigorosi di identità tra le due cause, richiedendo coincidenza di parti, petitum e causa petendi.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma non fonda l'accoglimento del ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione non è ravvisata, poiché la questione del giudicato esterno è stata scrutinata dalla Corte di legittimità.

  • art. 823 c.c.

    Le aree demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico possono essere concesse in uso ai privati nei limiti previsti dalle leggi speciali.

  • art. 23 d.lgs. n. 285/1992

    La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario.

  • art. 27 d.lgs. n. 285/1992

    Il provvedimento autorizzatorio o concessorio deve indicare la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, determinabile secondo i criteri normativi sul vantaggio economico e sulle soggezioni arrecate alla strada.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993

    L'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o concessione commisurati all'effettiva occupazione del suolo pubblico, né la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura geometrica circoscrivente il mezzo pubblicitario.

  • art. 38 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato in via comparativa per evidenziare che la TOSAP presuppone il godimento esclusivo di spazi e aree sottratti all'uso generalizzato.

  • art. 17, comma 63, l. n. 127/1997

    Il Comune può ridurre o annullare la tassa, ma ciò non incide sulla compatibilità in astratto tra canone e imposta.

  • art. 63 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato in tema di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche quale figura comparabile per la distinzione tra canone e tributo.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Attribuisce a Province e Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

  • art. 145, comma 55, l. n. 388/2000

    Norma invocata dalla ricorrente per contestare la quantificazione del canone, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.

  • art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta erroneità del calcolo del canone.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale esterno è rilevabile anche in cassazione, ma opera solo se tra la causa precedente e quella successiva vi è identità di parti, petitum e causa petendi; la sola identità della questione giuridica decisa non è sufficiente.
  • L'imposta sulla pubblicità e il canone dovuto per l'uso particolare del suolo pubblico hanno presupposti diversi e possono coesistere, perché il primo colpisce la capacità contributiva espressa dal mezzo pubblicitario, mentre il secondo remunera l'occupazione o l'uso speciale dell'area pubblica.
  • In materia di occupazione del suolo pubblico per impianti pubblicitari, il Comune può disciplinare con atto generale i criteri di quantificazione del canone, senza necessità che la somma sia negoziata o inserita caso per caso nel singolo provvedimento autorizzatorio.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe l'interpretazione dei motivi di appello è inammissibile se non vengono trascritti o specificamente localizzati gli atti processuali rilevanti, poiché la Corte non può ricostruire il contenuto della doglianza ricorrendo a fonti esterne al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneMediazione
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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