Cassazione Civile, Ordinanza n. 32106/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 recuperando a tassazione maggiori ricavi pari a euro 135.000, corrispondenti a fatture emesse in acconto nell'ambito di rapporti di subappalto per opere pluriennali. Secondo l'Amministrazione, dai documenti contabili risultavano cinque cantieri, ma non erano state indicate rimanenze finali di opere; inoltre i contratti prevedevano pagamenti in base a stati di avanzamento lavori, con liquidazione mensile del corrispettivo maturato, sicché le somme fatturate erano da considerare ricavi dell'anno e non semplici anticipi. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR, in appello dell'Ufficio e con contumacia del contribuente, aveva invece accolto la pretesa erariale. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali, lamentando che la CTR non avesse valutato le difese e le prove offerte in primo grado; 2) nullità del procedimento per omessa considerazione della documentazione prodotta; 3) violazione delle norme sull'appello tributario, sostenendo che l'impugnazione dell'Ufficio fosse inammissibile perché meramente riproduttiva delle ragioni dell'accertamento; 4) violazione delle norme fiscali sulla competenza e imputazione dei ricavi (artt. 39, 41-bis d.P.R. 600/1973, 17 d.P.R. 633/1972, 109 TUIR), assumendo che le somme incassate a titolo di acconto fossero state correttamente registrate come anticipi e che, per i lavori pluriennali, non fosse automatica la qualificazione come ricavi solo per la previsione di pagamenti a SAL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due perché il contribuente, risultato vittorioso in primo grado e rimasto contumace in appello, aveva l'onere di riproporre in appello le questioni non accolte; in mancanza, esse dovevano intendersi rinunciate, sicché la CTR non era tenuta a deciderle. Ha escluso anche i vizi di motivazione e di valutazione della prova, rilevando che non era denunciata una vera violazione dell'art. 116 c.p.c. nei termini ammessi dalla giurisprudenza, né un omesso esame di un fatto storico decisivo, né una motivazione mancante al livello del "minimo costituzionale". Ha respinto il terzo motivo affermando che, nel processo tributario, l'appello è a devoluzione piena e non richiede necessariamente la specifica confutazione di ogni punto della sentenza di primo grado, essendo sufficiente la volontà di contestare la decisione. Ha respinto anche il quarto motivo perché, nei contratti di appalto di lunga durata con pagamenti in base a stati di avanzamento, i corrispettivi relativi a SAL accettati devono essere imputati a ricavo al momento della maturazione del diritto e dell'accettazione dell'opera o della singola partita; solo i corrispettivi provvisori, relativi a SAL non ancora definitivi, assumono rilievo come acconti o rimanenze. La Corte ha quindi confermato la ripresa fiscale e ha condannato il ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, non la contestazione della ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio attiene alla nullità della sentenza o del procedimento, ma non ricorre quando la motivazione sia presente e riconoscibile, anche se sintetica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice mancato esame di elementi istruttori.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non può essere fondata quando la questione non doveva essere riproposta in appello o risulta rinunciata.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore legale diverso da quello previsto o si discosta dalla regola di valutazione imposta dalla legge.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile/meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la motivazione, ma la nullità sussiste solo in caso di totale assenza o apparenza radicale.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
La parte appellata vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni ed eccezioni non accolte, altrimenti si intendono rinunciate.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel quadro dei doveri processuali dell'appellato e della non necessità di specifica contestazione dei motivi d'appello da parte del vittorioso in primo grado.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Consente la produzione di documenti in appello, ma non esonera dall'onere di riproposizione delle questioni non accolte.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 109, comma 2, lett. b), TUIR
"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate"
Per gli appalti di lunga durata con pagamenti a SAL, i corrispettivi diventano ricavi quando il diritto al compenso è maturato in relazione alla singola partita e il SAL è stato accettato; i corrispettivi provvisori non ancora definitivi assumono invece natura di acconti/rimanenze.
art. 1666 c.c.
Nell'opera eseguita per partite, l'accettazione senza riserve della singola partita coincide con l'accettazione del SAL relativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado che non si costituisce in appello o non ripropone le questioni non accolte le intende rinunciate; il giudice di appello non è tenuto a esaminarle.
- La nullità per difetto di motivazione della sentenza ricorre solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente o incomprensibile; non basta la mancata confutazione analitica di tutte le risultanze probatorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il semplice cattivo apprezzamento del materiale istruttorio, ma solo l'attribuzione alle prove di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
- Nel processo tributario l'appello ha effetto devolutivo pieno e non è inammissibile per il solo fatto che l'appellante riproponga le argomentazioni già svolte in primo grado, purché emerga la volontà di contestare la decisione impugnata.
- Negli appalti di durata pluriennale con pagamenti a stato di avanzamento, i corrispettivi relativi a SAL accettati costituiscono ricavi al momento della maturazione del diritto e non meri acconti; i SAL non ancora definitivi restano invece nell'area degli anticipi/rimanenze.
- La qualificazione fiscale di un importo come ricavo o come acconto/rimanenza dipende dalla definitività della liquidazione e dall'accettazione del corrispettivo, non dalla sola denominazione utilizzata in fattura.
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