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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 607/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presentata ai sensi dell'art. 299 c.p.p.. La difesa deduceva, in sintesi, l'assenza di attualità delle esigenze cautelari considerando la giovane età del ricorrente, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, l'impossibilità di reiterare i reati (poiché i presunti sodali sono sottoposti a misure restrittive) e la presunta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari proposti (presso parenti in Veneto, luogo lontano dai fatti). Contestava altresì la motivazione sul pericolo di fuga e sulla possibilità di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che il Tribunale per il riesame abbia correttamente operato il controllo limitato richiesto in sede di appello (verifica della correttezza giuridica e della motivazione rispetto a fatti nuovi idonei a incidere sul quadro cautelare). Ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravanti (art. 275, comma 3 c.p.p.) e ha ritenuto che le circostanze indicate dalla difesa non costituissero novità significative: il ricorrente era stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina e di materiale per il confezionamento; l'arresto risale al 14/12/2022; la presenza di stupefacente e la sua preparazione in casa rendevano inadeguata la proposta misura domiciliare ancorché presso parenti in altra regione. La Corte ha inoltre osservato che la misura era stata adottata esclusivamente per il pericolo di reiterazione e pertanto non era necessario motivare separatamente il rischio di fuga o di inquinamento probatorio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Articolo richiamato per qualificare il delitto contestato (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo di corriere). Serve a inquadrare la fattispecie di reato rilevante ai fini cautelari.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Riferimento ai reati 'fine' relativi al traffico di stupefacenti contestati al ricorrente; rilevante per l'applicazione delle disposizioni cautelari aggravate.

  • codice di procedura penale, art. 299

    Norma che disciplina la richiesta di sostituzione della misura cautelare personale; il ricorso verteva su una istanza ex art. 299 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 310

    Regola il procedimento di appello avverso l'ordinanza che respinge la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; da essa deriva l'ambito di sindacato del Tribunale per il riesame.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per specifiche fattispecie (tra cui taluni reati in materia di stupefacenti); la Corte ne rileva l'applicabilità anche nella richiesta di sostituzione della misura, rendendo necessaria la prova di elementi nuovi e significativi per superare tale presunzione.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Richiamato in relazione alla necessità di sintetizzare il motivo di ricorso nella cassazione (formalità di esposizione del motivo).

  • codice di procedura penale, art. 94, comma 1

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; disposizione procedurale esecutiva della sentenza.

Massime di principio

  • In appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare il giudice non riesamina integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari, ma valuta la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata e l'eventuale presenza di fatti nuovi significativi che possano modificare il quadro probatorio.
  • Per reati di particolare gravità (es. traffico di stupefacenti aggravato) opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla la difesa deve produrre elementi nuovi, concreti e rilevanti atti a scalfire la presunzione.
  • La mera anzianità del fatto o la regolare attività lavorativa pregressa non sono in sé sufficienti a dimostrare la venuta meno delle esigenze cautelari se sussistono elementi concreti che collegano il soggetto al reato (es. rinvenimento di stupefacente e materiale per il confezionamento).
  • La proposta di eseguire la misura domiciliare in luogo diverso da quello dei fatti non è automaticamente risolutiva: il giudice valuta l'effettiva idoneità del luogo a neutralizzare le esigenze cautelari (es. se l'abitazione è stata usata per detenzione o confezionamento di stupefacenti, il domicilio può essere ritenuto inadeguato).
  • Se la misura custodiale è stata disposta esclusivamente per il pericolo di reiterazione, il giudice può non soffermarsi separatamente sul pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, purché ciò risulti coerente dalla motivazione complessiva.
  • Un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende); è quindi opportuno valutare attentamente l'esistenza di 'novità significative' prima di impugnare.

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