Cassazione Civile, Ordinanza n. 02919/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006, emessa ai sensi dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 per recuperare un rimborso IVA e un omesso versamento IVA, oltre sanzioni e accessori. La contribuente aveva dedotto che il credito IVA era effettivamente esistente e che l’errore era solo materiale: nella dichiarazione non era stata indicata la scissione parziale né il trasferimento del credito dalla società scissa alla beneficiaria, con conseguente impossibilità per l’Ufficio di collegare l’eccedenza d’imposta alla titolare originaria e al successivo trasferimento. La CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo il credito sussistente, l’errore meramente materiale, irrilevante la tardiva produzione delle dichiarazioni fiscali della scissa e della beneficiaria, e non utilizzabile la procedura automatizzata, che secondo la CTR avrebbe dovuto essere sostituita da accertamento parziale in rettifica. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 19, 30 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il controllo automatizzato è legittimo anche per errori contenuti nella dichiarazione e che nel caso concreto il credito non era collegabile a una dichiarazione precedente, anche per la tardiva presentazione delle dichiarazioni della scissa; (2) violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che l’omessa o tardiva dichiarazione annuale impedisce l’utilizzo del credito IVA in detrazione o rimborso, salvo l’azione di rimborso anomalo, e che il diritto di detrazione è comunque soggetto al termine decadenziale del secondo anno successivo a quello di insorgenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: il controllo automatizzato ex art. 54-bis è utilizzabile anche quando l’irregolarità dipende da errori meramente formali o materiali della dichiarazione, senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuente; inoltre, il diritto alla detrazione/ripresa del credito IVA, pur essendo riconoscibile in presenza di requisiti sostanziali dimostrati con idonea documentazione anche in caso di omissioni formali, deve essere esercitato entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina applicabile, che la CTR non aveva verificato in fatto. La sentenza di appello è stata quindi cassata perché non ha accertato se la dichiarazione fosse stata presentata nel termine utile rispetto al momento di insorgenza del diritto, e le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente il controllo automatizzato e la conseguente iscrizione a ruolo anche in presenza di errori meramente formali o materiali nella dichiarazione, senza necessità di un diverso accertamento quando l’irregolarità è emersa dal controllo formale.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato, ma resta soggetto al rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa applicabile; la neutralità dell’IVA non elimina il limite temporale interno.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
l’eccedenza di imposta può essere computata in detrazione/ripresa o chiesta a rimborso solo in presenza dei presupposti normativi e nei limiti temporali di esercizio del diritto.
art. 8, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
il diritto alla detrazione del credito IVA deve essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, secondo la formulazione pro tempore richiamata dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è la norma processuale invocata per censurare violazioni di legge nella sentenza impugnata.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato dalla ricorrente come possibile rimedio per il rimborso "anomalo" in caso di mancato utilizzo del credito tramite dichiarazione.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 può essere legittimamente utilizzato per correggere errori meramente formali o materiali della dichiarazione IVA, quando non sia in discussione la posizione sostanziale del contribuente e la pretesa fiscale discenda dal riscontro di dati dichiarativi incoerenti o incompleti.
- In materia di IVA, la neutralità dell’imposta consente di riconoscere il diritto alla detrazione anche in presenza di omissioni o irregolarità formali, purché il contribuente dimostri in modo idoneo i requisiti sostanziali del credito.
- Il diritto alla detrazione o al riporto del credito IVA non è illimitato nel tempo: deve essere esercitato entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina interna applicabile, senza che il principio di neutralità escluda il rispetto di tali limiti temporali.
- Quando il giudice di merito riconosce l’esistenza sostanziale del credito IVA ma omette di verificare il rispetto del termine decadenziale di esercizio del diritto, la decisione è viziata per mancata applicazione completa della disciplina rilevante e deve essere cassata con rinvio per il relativo accertamento di fatto.
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