Sentenza n. 473/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 117/25 del 04/02/2025 del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 117/25 del 4 febbraio 2025 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 28 febbraio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per 500 euro relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza notificato l'8 dicembre 2025. Il TAR ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, risultante dall'attestazione di segreteria del 21 agosto 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il ricorso era stato notificato oltre nove mesi dopo la notificazione della sentenza, e ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, necessario per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica docente per il valore complessivo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione
Il termine dilatorio deve essere rispettato anche ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza; nel caso concreto risultava ampiamente decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica docente riconosciuto dal giudicato presupposto e oggetto dell'ordine di esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994
È richiamato quale base per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese processuali seguono la soccombenza
Giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese del giudizio.
art. 93, comma 1, c.p.c.
distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario può essere proposto quando il titolo sia passato in giudicato e l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di attribuzione da esso derivanti.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, compreso il giudizio di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari all'esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine giudiziale deve assicurare l'integrale attuazione del contenuto del titolo, comprese le somme accessorie espressamente riconosciute dal giudicato, quali interessi o rivalutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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