Cassazione Penale, Sentenza n. 10288/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il motivo, rilevando il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Ancona, affinché valuti correttamente la situazione alla luce dell'estinzione della pena accessoria e della natura effettiva delle posizioni lavorative.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354 e denuncia l'illogicità della motivazione per travisamento delle prove. In particolare il Tribunale aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale sostenendo che le posizioni lavorative del condannato contrastassero con la pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi per sei mesi; invece, dalle comunicazioni ex art. 662 c.p.p. e dai contratti prodotti risultava che tale pena accessoria era già stata scontata (ottobre 2019) ed inoltre le specifiche posizioni lavorative non rientrano tra gli uffici direttivi vietati dalla sanzione accessoria.
Norme richiamate
L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
La norma disciplina le misure alternative alla detenzione; la Corte rileva che la sua applicazione deve tener conto delle concreti effetti di eventuali pene accessorie e della realità probatoria relativa alle attività lavorative del condannato.
L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis
Prevede il regime della detenzione domiciliare; nel caso il Tribunale aveva ammesso il ricorrente a tale misura ma rifiutato l'affidamento in prova, decisione che è stata ritenuta viziata rispetto alla valutazione alternativa delle misure.
Codice di procedura penale, art. 662
Consente comunicazioni alle amministrazioni interessate relative all'esecuzione di pene accessorie; le comunicazioni ex art. 662 sono state utilizzate per dimostrare che la pena accessoria era già stata scontata e quindi estinta al momento della richiesta delle misure alternative.
Giurisprudenza di Cassazione (Cass., Sez. V, n. 48050/2019)
Richiamata per il principio secondo cui il travisamento della prova, quando idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio, rende la motivazione illogica e giustifica l'annullamento dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Il diniego di una misura alternativa fondato su una pena accessoria richiede verifica puntuale se la pena accessoria sia ancora in vigore al momento della decisione; se essa è stata precedentemente scontata non può costituire ostacolo.
- Le comunicazioni previste dall'art. 662 c.p.p. e documenti amministrativi possono comprovare l'estinzione di pene accessorie e vanno valutate concreteamente dal giudice.
- Il giudice deve accertare concretamente la natura delle posizioni lavorative: non ogni qualifica indicata come 'direttiva' coincide automaticamente con gli "uffici direttivi" vietati da una pena accessoria.
- Il travisamento della prova (errata valutazione o fraintendimento di documenti decisivi) è vizio che può rendere la motivazione illogica e determinare l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
- In situazioni simili il ricorrente deve produrre documentazione specifica (contratti, comunicazioni ufficiali) per dimostrare l'estinzione delle pene accessorie e la natura effettiva del rapporto di lavoro; il giudice di merito è tenuto a considerare tali elementi.
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