Cassazione Penale, Sentenza n. 42867/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati di furto aggravato e riciclaggio. Il difensore ha dedotto: (i) per il capo H) che la motivazione del giudice di merito era una pedissequa copiatura della precedente ordinanza, senza autonoma valutazione rispetto all'unico elemento a carico (la sosta dell'autovettura vicino all'abitazione dell'indagato); (ii) per il capo I) mancata indicazione di un iter logico e di oggettivazione del collegamento tra i vari soggetti e l'imputato; (iii) per il capo N) confusione su soggetti, veicoli e orari con posizionamenti incompatibili rispetto agli atti di indagine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il mancato livello di originalità espositiva rispetto alla richiesta del PM non comporta automaticamente l'assenza di autonoma valutazione del giudice; il Tribunale del Riesame ha comunque fornito motivazione esauriente (pagg. 15-17 dell'ordinanza impugnata) sulla sussistenza degli indizi, consistenti in particolare nella presenza dell'imputato nei luoghi di ritrovamento dei veicoli; il motivo di ricorso è stato giudicato generico perché non specifica gli elementi non valutati. È stato inoltre ricordato che la Cassazione non sindaca i fatti e gli indizi salvo vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. co.1 lett. e)
art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.
La Suprema Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di merito in materia cautelare può essere accolto per vizio di motivazione solo se consiste in mancanza o manifesta illogicità; non è consentito un sindacato libero sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza effettuata dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna della parte che propone ricorso in cassazione dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui applicato per fissare €3.000,00.
Giurisprudenza citata (Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02)
Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02
Principio secondo cui il mero difetto di originalità espositiva non equivale automaticamente a mancanza di autonoma valutazione del giudice; la circostanza impone una verifica, ma va valutata insieme ad altri elementi per desumere l'effettivo vaglio compiuto dal giudice.
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se non indica specificamente quali valutazioni motivazionali manchino o risultino manifestamente illogiche; le censure generiche non sono ammesse.
- La mera ripresa espositiva di motivazioni del PM non comporta automaticamente l'annullamento: va dimostrato che mancò un effettivo vaglio autonomo del giudice (contraddizioni, omissioni decisive, assenza totale di argomentazione).
- La Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione degli indizi di merito se non è invocabile un vizio della motivazione di grado tale da configurare mancanza o manifesta illogicità (art. 606 co.1 lett. e)).
- In impugnazioni cautelari è fondamentale specificare punto per punto gli elementi non valutati o le contraddizioni logico-temporali riscontrate, con riferimento preciso alle pagine/passaggi del provvedimento impugnato.
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e, se la causa di inammissibilità dipende da profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso.
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