Cassazione Civile, Sentenza n. 25828/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) censura sulla presunta illegittimità di condizioni contrattuali limitative della responsabilità di Poste e invocazione di norme costituzionali e codicistiche (artt. 1128 e ss., 1223, 1687 c.c.); (2) dedotta applicabilità del regime risarcitorio ordinario a Poste Italiane in seguito alla privatizzazione e richiamo a pronunce costituzionali e normativa sopravvenuta; (3) doglianza per errata applicazione normativa: la Corte d'appello avrebbe applicato l'art. 48 del DPR 156/1973 (disciplina delle raccomandate) mentre la fattispecie riguardava invii "assicurate" soggetti all'art. 49; (4) violazione nel calcolo del danno in base alla norma erroneamente applicata, con richiesta di diversa quantificazione dell'indennizzo; (5) omesso esame di fatto decisivo e mancata valutazione della documentazione probatoria prodotta dalle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati e conformi all'orientamento di legittimità (confermata la responsabilità contrattuale di Poste e il principio per cui va distinto il tipo di danno). Ha invece accolto i terzo, quarto e quinto motivi: ha rilevato che la Corte d'appello ha erroneamente fondato la decisione sull'art. 48 (raccomandate) nonostante si trattasse di invii assicurati soggetti all'art. 49 del DPR 156/1973; per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché decida applicando correttamente l'art. 49 e riesamini la quantificazione del danno e la valutazione probatoria. Ha altresì disposto la rinnovazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 7 aprile 1973, n. 156 - art. 48
Disciplina delle raccomandate: indennizzo limitato ad una somma pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione (indennità prefissata)
La Corte ha ritenuto che l'art. 48 non fosse applicabile al caso di specie perché riguarda le raccomandate; l'applicazione di tale norma da parte della Corte d'appello è stata considerata errata
D.P.R. 7 aprile 1973, n. 156 - art. 49
Disciplina delle assicurate: indennizzo per l'ammontare effettivo della perdita entro i limiti del valore dichiarato; per assicurazione convenzionale l'indennizzo è pari al valore dichiarato nei casi di perdita totale
La Corte indica che per invii "assicurati" va applicato questo articolo, che prevede l'indennizzo basato sul valore dichiarato e non la limitazione prevista dall'art. 48
Codice Civile - artt. 1218 e 1176
Norme sulla responsabilità per inadempimento e diligenza dovuta
Richiamate nella contestazione sulla quantificazione del danno e sul dovere di diligenza; la Corte ha ritenuto che la quantificazione dovrà essere riesaminata secondo il corretto presupposto normativo (art. 49)
Corte Costituzionale - sentenza n. 463/1997
Dichiarazione di incostituzionalità di alcune disposizioni (richiamata nelle argomentazioni delle parti)
Le parti hanno invocato la pronuncia per sostenere l'inapplicabilità di limiti di responsabilità; la Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondati i motivi che puntavano all'annullamento generale del principio di limitazione sulla base di tali censure, senza ritenere necessaria la declaratoria di incostituzionalità nel presente giudizio
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. 1, n. 4619/1998; Cass. Sez. 3, n. 16653/2017)
Orientamenti sulla natura contrattuale del rapporto con Poste Italiane dopo la privatizzazione e sulla distinzione dei casi di perdita della corrispondenza
La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il rapporto con Poste Italiane è contrattuale e che la disciplina risarcitoria dipende dalla tipologia del danno (perdita della corrispondenza pura o lesione di altri diritti)
Massime di principio
- Distinguere sempre la tipologia dell'invio: le "assicurate" sono regolate dall'art. 49 DPR 156/1973 e prevedono indennizzi basati sul valore dichiarato, mentre le "raccomandate" rientrano nell'art. 48 con limiti di indennizzo specifici
- In caso di mancato recapito di invii assicurati, il giudice deve applicare l'art. 49 e quantificare l'indennizzo in relazione al valore dichiarato e alle risultanze probatorie, restituendo anche le spese di spedizione quando previsto
- La privatizzazione di Poste Italiane ha fatto emergere l'applicabilità, in linea generale, di un rapporto contrattuale e del relativo regime risarcitorio, ma l'eventuale limitazione di responsabilità va valutata secondo le norme specifiche applicabili al tipo di invio
- Se la corte d'appello applica una norma errata nella tipizzazione dell'invio, la Cassazione può cassare e rinviare: quindi è fondamentale per le parti documentare con precisione la natura dell'invio (assicurata vs raccomandata), il valore dichiarato e la prova del contenuto
- In giudizio di responsabilità per perdita o danno di corrispondenza, è essenziale produrre documentazione probatoria completa (contrassegni, documenti di assicurazione, elenchi di spedizione, prove del valore) perché omissioni di valutazione probatoria possono determinare annullamento della decisione e rinvio
- Le censure di incostituzionalità o richiamo a norme superate devono essere argomentate con riferimento puntuale alla giurisprudenza costituzionale e alla disciplina vigente; tuttavia, la Cassazione segue l'orientamento consolidato sulla natura contrattuale del rapporto con l'operatore postale
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