Cassazione Penale, Sentenza n. 29170/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia (28/06/2023) che aveva condannato il Ministero a corrispondere a Duman un indennizzo pari a euro 24.000, ottenuto aumentando la somma risultante dal calcolo aritmetico previsto per l'ingiusta detenzione, in ragione delle sofferenze patite per un errore di persona; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'aumento equitativo della somma, senza indicare i parametri utilizzati per giustificare l'incremento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che il ricorrente non abbia precisato su quali elementi la somma dovesse essere superiore e richiamando l'irrilevanza, ai fini probatori, della certificazione sanitaria prodotta che è stata ritenuta generica e non pertinente. La Corte ha altresì confermato i principi di diritto secondo cui l'indennizzo per ingiusta detenzione è di natura indennitaria/equitativa (non risarcitoria ex art. 2043 c.c.), che il giudice di legittimità può verificare solo la correttezza logico-motivazionale del giudice di merito e non la sufficienza dell'indennità, salvo casi di arbitrio manifesto o liquidazione simbolica. Ha ritenuto che la motivazione dell'aumento fosse sufficiente, avendo il giudice di merito richiamato la particolarità del caso e l'assenza di profili colposi del Duman. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 2043 cod. civ.
Richiamato per distinzione: la Corte afferma che l'indennizzo per ingiusta detenzione non è risarcimento ex art. 2043 c.c.; non si applicano i criteri civilistici rigorosamente risarcitori (lucro cessante, danno emergente).
norme processuali penali (richiami generali)
Fondamento dell'istituto dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la misura è di natura indennitaria/equitativa prevista dalla disciplina processuale penale.
Sentenza Spedo (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021)
Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513
Richiamata per il principio che il giudice di legittimità non sindaca la congruità della somma se il giudice di merito ha motivato logicamente la decisione; può intervenire solo in presenza di criteri manifestamente arbitrari o liquidazione simbolica.
Sentenza Cannmarano (Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010)
Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Rv. 246424
Conferma il limitato sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione equitativa compiuta dal giudice di merito.
Sentenza Pappalardi (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015)
Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Rv. 263721
Ulteriore richiamo ai limiti del controllo di legittimità sulla quantificazione dell'indennizzo equitativo.
Sentenza Mangiò (Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991)
Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Rv. 190148
Sottolinea la natura indennitaria dell'istituto e la liquidazione in via equitativa.
Sentenza Caridi (Sez. Un., n. 24287 del 09/05/2001)
Sez. Un., n. 24287 del 09/05/2001
Affermato che la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa; utile per giustificare adeguamenti al criterio aritmetico in presenza di circostanze apprezzabili.
Massime di principio
- Un ricorso che contesta la quantificazione equitativa dell'indennizzo per ingiusta detenzione deve indicare elementi concreti e parametri specifici sui quali si fonda la richiesta di maggiorazione; la mera doglianza generica è inammissibile.
- Il giudice di legittimità verifica la correttezza logico-motivazionale della decisione di merito, ma non la valutazione di merito sull'entità dell'indennizzo, salvo che la liquidazione sia manifestamente arbitraria o meramente simbolica.
- L'indennizzo per ingiusta detenzione è di natura indennitaria/equitativa (normativa processuale), non risarcitoria civile; perciò il giudice di merito può modulare il criterio aritmetico in base a circostanze oggettive e soggettive socialmente apprezzabili del caso concreto.
- Per ottenere una maggiorazione rispetto al calcolo aritmetico standard è necessario documentare in modo specifico le sofferenze o condizioni aggravanti (es. profili di colpa assenti, sofferenze familiari, effetti psicofisici comprovati) con prove pertinenti e circostanziate.
- La documentazione medico-legale prodotta deve essere dettagliata e pertinente: certificazioni generiche o poco specifiche rischiano di essere ritenute inidonee a giustificare aumenti equitativi dell'indennizzo.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, a versamenti alla Cassa delle ammende.
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