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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22217/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di ritenute e addizionali IRPEF su redditi da lavoro dipendente, richiesto da una lavoratrice che nel 2014 aveva prestato attività in Francia per oltre 183 giorni e sosteneva di essere fiscalmente residente in Francia ai sensi della Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni. La contribuente domandava il rimborso di euro 25.327,39, affermando che il reddito da lavoro non dovesse essere nuovamente tassato in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 15 del Protocollo allegato alla Convenzione Italia/Francia e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la certificazione francese non fosse sufficiente a provare i presupposti del rimborso e il pagamento effettivo delle imposte in Francia; 3) violazione dell’art. 2, comma 2, d.P.R. 917/1986 e degli artt. 4 e 5, comma 2, della Convenzione Italia/Francia, contestando la residenza fiscale in Francia per via dell’iscrizione all’AIRE solo da settembre 2014, dell’iscrizione anagrafica in Italia per parte dell’anno e della circostanza che il datore di lavoro fosse società italiana. La Corte ha ritenuto i motivi infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo analitico, che la documentazione fiscale francese era idonea a provare residenza fiscale, redditi dichiarati, pagamento delle imposte e assenza di pendenze, e che, ai fini della Convenzione, rilevano il luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e il centro degli interessi vitali, non la nazionalità del datore di lavoro né, isolatamente, l’iscrizione anagrafica o all’AIRE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché la sentenza impugnata descriveva chiaramente la documentazione fiscale francese esaminata. Ha inoltre escluso la violazione della disciplina convenzionale e dell’onere della prova, affermando che la contribuente aveva fornito documentazione idonea a dimostrare la residenza fiscale in Francia, il pagamento delle imposte in Francia e l’assenza di pendenze, oltre al fatto che il lavoro era stato svolto prevalentemente in Francia per oltre 183 giorni. La Corte ha anche ribadito che, per la Convenzione contro le doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è irrilevante e che la residenza fiscale va individuata in base al centro degli interessi vitali e al luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa. La sentenza impugnata è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione; nel caso concreto la motivazione non era apparente perché descriveva in modo chiaro la documentazione esaminata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è scrutinabile come vizio processuale, ma qui è stata esclusa.

  • art. 15 della Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni

    "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato"

    Il reddito da lavoro dipendente è imponibile nello Stato di residenza salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato; se il lavoro è svolto nell’altro Stato, la tassazione spetta a quest’ultimo, salvo le condizioni derogatorie previste dal paragrafo 2.

  • art. 2697 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto che l’onere probatorio fosse assolto mediante certificazione ufficiale dell’autorità fiscale francese e altra documentazione valorizzata dal giudice di merito.

  • punto 14 b) del Protocollo allegato alla Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere l’insufficienza della certificazione prodotta; la Corte ha respinto la censura sulla base della documentazione esaminata e dei fatti accertati.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    La residenza fiscale va determinata in base ai criteri normativi, ma nel caso concreto la Corte ha valorizzato il centro degli interessi vitali e la prevalenza dell’attività svolta in Francia.

  • art. 4 della Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni

    Usato per l’individuazione della residenza fiscale del contribuente; la Corte ha ritenuto decisivi gli indici concreti del centro degli interessi vitali in Francia.

  • art. 5, comma 2, della Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la presenza di una base fissa/stabile organizzazione in Francia fosse compatibile con la tassazione nello Stato francese.

  • art. 45 TFUE

    La giurisprudenza unionale richiamata dalla Corte conferma che una convenzione contro le doppie imposizioni può subordinare l’esenzione al fatto che l’attività sia effettivamente esercitata nello Stato estero.

Massime di principio

  • In tema di doppie imposizioni sui redditi da lavoro dipendente, ai fini dell’individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva rilevano il luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e, se necessario, il centro degli interessi vitali del contribuente, non la mera iscrizione anagrafica o all’AIRE.
  • La nazionalità del datore di lavoro non è di per sé decisiva nell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, quando il lavoro sia stato effettivamente svolto nello Stato estero e ricorrano gli ulteriori presupposti convenzionali.
  • Una certificazione ufficiale dell’autorità fiscale estera può essere sufficiente a provare, se interpretata nel suo complesso, la residenza fiscale all’estero, il pagamento delle imposte e l’assenza di pendenze, senza che sia necessario pretendere una prova frammentata di ogni singolo dato tributario.
  • Il motivo di ricorso per motivazione apparente è infondato quando la sentenza di merito descrive in modo chiaro la documentazione valutata e rende comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del contenuto dei documenti e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale o di legge.
  • Ai fini del rimborso per doppia imposizione, chi agisce deve provare i presupposti sostanziali del beneficio, ma tale prova può essere fornita anche mediante documentazione ufficiale estera complessivamente idonea a dimostrare residenza, tassazione e assenza di duplicazioni di imposta.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazioneLegge applicabile
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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