Sentenza n. 27/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, in parte qua, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1181/2025, resa tra le parti, pubblicata in data 28 maggio 2025, non notificata, che ha in parte dichiarato in parte irricevibile e in altra parte accolto il ricorso introduttivo per l’annullamento della determina n. 212 del 27 dicembre 2024 dell’Unione dei Comuni Madonie, avente a oggetto: «procedura aperta inerente l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilabili, prodotti nel territorio di Villabate PA”, per un periodo di otto mesi – APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023», comunicata con nota prot. n. 3838 del 28 dicembre 2024; - accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti; - dichiarato inammissibile il terzo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della nota della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti dell’Area Metropolitana di Palermo prot. n. 1386 del 13 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 1181/2025, nella parte in cui aveva respinto il motivo relativo all'insufficiente dettaglio delle migliorie contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La gara ponte, di durata pari a otto mesi, riguardava l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti nel territorio comunale. L'aggiudicazione era stata disposta in favore di un'impresa concorrente, mentre l'appellante si era classificata seconda. Il TAR aveva accolto il motivo relativo alla necessità della verifica di anomalia dell'offerta, ma aveva respinto il motivo concernente il difetto di dettaglio delle migliorie offerte dall'aggiudicataria. L'appello è stato proposto contro tale statuizione, deducendo errori di giudizio, violazione dei criteri 1.1 e 1.2.1 del disciplinare, violazione dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, nonché dei principi di buon andamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza. Sono stati prospettati eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carenza ed erroneità dell'istruttoria e della motivazione. Secondo l'appellante, l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe indicato migliorie generiche e non verificabili, mentre l'offerta dell'appellante avrebbe dettagliato modalità, zone e frequenza dello spazzamento, segnaletica verticale e servizi aggiuntivi. È stata inoltre contestata la sostenibilità quantitativa ed economica di alcune migliorie e la sufficienza delle indicazioni relative alla pulizia delle caditoie, alla disinfezione e alla disinfestazione. Sono state riproposte le domande di declaratoria di inefficacia del contratto, tutela in forma specifica e, in subordine, risarcimento per equivalente.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello. Ha delimitato il thema decidendum alla sola parte della sentenza di primo grado relativa al dettaglio delle migliorie dell'offerta tecnica, escludendo le censure concernenti l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta, rientranti nella separata verifica di anomalia, nonché quelle rivolte contro la legge di gara. Nel merito, ha ritenuto che le migliorie dell'aggiudicataria consistessero essenzialmente nell'incremento quantitativo di prestazioni già descritte e che fosse stato assolto l'onere di relazione previsto dall'art. 8 del capitolato. Dall'esame della relazione tecnica risultavano indicate, per i diversi servizi, caratteristiche, modalità operative, luoghi, numero e scansione temporale degli interventi, mezzi utilizzati, comunicazioni all'autorità sanitaria e strumenti di tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Analoghi elementi erano presenti per la pulizia delle griglie e caditoie, lo spazzamento manuale e meccanico e le attrezzature. La questione della sostenibilità dell'offerta è stata ritenuta estranea a questo giudizio perché oggetto del separato procedimento di verifica dell'anomalia. Non sussistendo l'illegittimità dedotta, sono state respinte anche le domande di tutela contrattuale e risarcitoria. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8 Capitolato speciale d'appalto
L'onere di relazione sulle proposte migliorative è assolto quando l'offerta descrive in modo sufficiente caratteristiche e modalità delle prestazioni, anche se la miglioria consiste nell'incremento quantitativo di servizi già previsti.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia costituisce un subprocedimento distinto; le questioni relative alla sostenibilità e affidabilità economica dell'offerta non possono essere esaminate nel giudizio limitato al dettaglio delle migliorie tecniche.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede una relazione dettagliata sulle migliorie, l'offerta è sufficientemente specifica se indica, per ciascuna prestazione, le caratteristiche e le modalità operative utili a identificare e verificare il servizio promesso.
- Il livello di dettaglio richiesto per una miglioria deve essere valutato in relazione alla sua natura: per l'incremento quantitativo di prestazioni già descritte negli atti di gara è sufficiente una descrizione delle quantità, delle modalità e degli elementi operativi necessari alla verifica dell'esecuzione.
- Le contestazioni sulla sostenibilità economica e sull'affidabilità dell'offerta appartengono al subprocedimento di verifica dell'anomalia e non possono essere sovrapposte alla distinta valutazione della specificità dell'offerta tecnica migliorativa.
- Nel giudizio d'appello non possono essere introdotte o esaminate censure estranee alla parte della sentenza effettivamente impugnata, né questioni già devolute a separati giudizi o procedimenti.
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