Ordinanza n. 30/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale n. 5 del 13 ottobre 2025 della Commissione all'uopo nominata, con il quale è stata approvata la graduatoria finale relativa alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di un esperto di Servizi giuridico/amministrativi e legali (profilo B) indetta dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia giusta decreto n. 468 del 9 giugno 2025; b) di tutti gli atti della procedura di sub a), ivi compresi i verbali n. 1 del 3 settembre 2025, n. 2 del 17 settembre 2025, n. 3 del 6 ottobre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, se ed in quanto lesivi; c) delle schede di valutazione titoli della ricorrente e delle schede di valutazione titoli degli altri candidati redatte dalla Commissione della procedura suddetta, numero, data e contenuti sconosciuti in quanto ad oggi non trasmessi; d) del provvedimento, numero e date sconosciuti, in quanto non trasmesso alla ricorrente né ad oggi pubblicato sulla piattaforma informatica della P.A. resistente, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione della procedura suddetta e dichiarato vincitore il candidato con miglior punteggio; e) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO EX ART. 116 CPA f) del silenzio - rifiuto del Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata, ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 dalla ricorrente in data 7 ottobre 2025, tanto anche previo annullamento della nota dell'Amministrazione resistente prot. n. 2314 del 31 ottobre 2025 con la quale la stessa P.A., invitava la ricorrente a recarsi in loco per la visione e l’estrazione copia dei documenti; g) del silenzio maturato dall’amministrazione anche in ordine alla nota della ricorrente del 31 ottobre 2025- di riscontro della nota dell'Amministrazione prot. n. 2314 del 31 ottobre 2025 indicata sub f) - e, per l'effetto; PER L'ACCESSO AI SEGUENTI ATTI h) scheda di valutazione dei titoli dell'Avv. Antonia Romano a firma della Commissione di Valutazione della procedura sub a); 2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 15 dicembre 2025: a) del decreto n. 1003 del 15 novembre 2025, pubblicato in data 6 dicembre 2025, della Commissione all’uopo nominata, con il quale è stata approvata la graduatoria finale relativa alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di un esperto di Servizi giuridico/amministrativi e legali (profilo B) indetta dal Commissario di Governo – Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia e nominata vincitrice l’Avv. Tagliarini Rosalia Giuseppina; 3) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato l’8 gennaio 2026 : a) della scheda di valutazione titoli dell’Avv. Antonia Romano, depositata da parte resistente in data 18.12.2025 in uno alla costituzione in giudizio, per la parte nella quale non sono stati attribuiti i relativi punteggi per molti degli incarichi dichiarati e non le è stato attribuito il punteggio dovuto anche in ordine all’anzianità di iscrizione all’albo professionale; b) delle schede di valutazione titoli degli Avv.ti Tagliarini Rosalia Giuseppina e Luigi Randazzo, così denominate ancorché prive del punteggio attribuito per ciascun incarico, depositate da parte resistente in data 18.12.2025 in uno alla costituzione in giudizio, se e nella misura in cui siano lesive dei diritti della ricorrente; c) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale. NONCHE’ AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE EX ART. 55 CPA dell’intera procedura espletata e di tutti gli atti di gara presupposti, attesa la omessa va-lutazione; IN OGNI CASO per la declaratoria di inefficacia/nullità contratto sottoscritto in data 17.11.2025 dall’Avv. Tagliarini Giuseppina Rosalia, come dichiarato dall’Amministrazione nella nota prot. 2578 del 12.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale, atti della Commissione, decreto di approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice nella procedura comparativa per il conferimento di un incarico di esperto di servizi giuridico/amministrativi e legali; inoltre, atti e silenzio sull'istanza di accesso e schede di valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta dal Commissario di Governo, contestando la graduatoria finale, la valutazione dei propri titoli e quella degli altri candidati, nonché il decreto successivo di approvazione della graduatoria e di nomina della vincitrice. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha censurato in particolare la scheda di valutazione dei propri titoli, lamentando l'omessa attribuzione del punteggio per numerosi incarichi dichiarati e per l'anzianità di iscrizione all'albo professionale, nonché le schede degli altri candidati. Ha inoltre chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti e l'ostensione della scheda di valutazione della candidata vincitrice. In via cautelare ha domandato la sospensione degli atti impugnati e, nel merito, la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto sottoscritto dalla vincitrice.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto, con valutazione preliminare propria della fase cautelare, che la valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione rientrasse nella discrezionalità tecnica dell'organo incaricato dell'esame dei curricula e dei titoli e apparisse conforme alle prescrizioni dell'avviso pubblico. Le doglianze della ricorrente sono state considerate dirette a ottenere una rivalutazione tecnica e di merito dei titoli, non consentita al giudice amministrativo in assenza di elementi di incongruità, illogicità o irragionevolezza. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento, accesso o inefficacia/nullità del contratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione preliminare propria della fase cautelare, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Richiamati quale fondamento dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; la questione dell'accesso non è stata definita nel merito dall'ordinanza.
art. 116 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda relativa al silenzio sull'istanza di accesso; l'ordinanza cautelare non decide definitivamente tale domanda.
Massime di principio
- La valutazione dei titoli e dei curricula compiuta da una commissione nell'ambito di una procedura comparativa costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, in sede cautelare, non può essere sostituita da una rivalutazione giudiziale di merito.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione è ammissibile solo in presenza di elementi riconducibili a incongruità, illogicità o irragionevolezza, non essendo sufficiente il mero dissenso del candidato rispetto al punteggio attribuito.
- La conformità della valutazione della commissione alle prescrizioni dell'avviso pubblico costituisce elemento idoneo, nella fase cautelare, a escludere il fumus boni iuris delle censure dirette a contestare il punteggio dei titoli.
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