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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07095/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva notificato a un'associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, contestando la perdita della natura associativa e quindi dei benefici fiscali collegati all'art. 148 TUIR, con recupero di IRAP, IRES e IVA e irrogazione di sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento parziale in appello limitatamente alle sanzioni, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 16 e 17, comma 1, d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato un difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio, nonostante l'atto fosse un accertamento unitario in cui le sanzioni erano motivate dalle stesse ragioni della ripresa fiscale e in cui erano indicati i criteri di calcolo, i minimi e i massimi edittali e l'applicazione del cumulo giuridico; (2) omesso esame di fatti decisivi, relativi al contenuto concreto del provvedimento sanzionatorio, che la CTR avrebbe trascurato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, quando le sanzioni collegate al tributo sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento, la motivazione del trattamento sanzionatorio può essere ricondotta alle ragioni poste a fondamento della ripresa fiscale; inoltre, nel caso concreto, dall'atto emergeva la puntuale indicazione dei minimi e massimi edittali e del criterio di calcolo della sanzione unitaria mediante cumulo giuridico. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 148 TUIR

    richiamato come base dei benefici fiscali contestati all'associazione, la cui perdita ha giustificato il recupero a tassazione.

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    evocato nel motivo di ricorso per sostenere l'erroneità della censura mossa dalla CTR alla motivazione dell'atto sanzionatorio.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 472/1997

    "In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità"

    le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento e la motivazione può risultare dalle ragioni della ripresa fiscale, se l'atto consente di comprendere la pretesa e il relativo quantum.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 472/1997

    richiamato per il primo aumento percentuale applicato dalla contribuente più grave nel calcolo del cumulo giuridico.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. 472/1997

    richiamato per l'ulteriore aumento percentuale applicato sulla sanzione più grave ai fini della sanzione unitaria.

  • art. 7 L. 212/2002

    indicato per ribadire che la motivazione dell'avviso serve a delimitare la pretesa e a mettere il contribuente in condizione di conoscere an e quantum dell'accertamento.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    riferimento al vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    riferimento al vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto nel secondo motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Quando le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento, la motivazione sanzionatoria può essere soddisfatta mediante il richiamo alle stesse ragioni poste a base della ripresa a tassazione, purché l'atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa e il suo ammontare.
  • Il sindacato sulla motivazione dell'atto impositivo non si confonde con la prova della pretesa: la motivazione serve a delimitare l'oggetto del contenzioso e a rendere intellegibili an e quantum, mentre la fondatezza sostanziale dell'accertamento si valuta nel giudizio di merito.
  • Ai fini della validità dell'irrogazione delle sanzioni, è sufficiente che dall'avviso risultino i criteri di calcolo, i riferimenti alle norme sanzionatorie applicate e l'indicazione dei limiti edittali, anche quando venga applicato il cumulo giuridico.
  • Se il giudice di merito omette di considerare il contenuto effettivo dell'atto sanzionatorio, la decisione può essere censurata per violazione di legge o per omesso esame di fatti decisivi, ma tale vizio resta assorbito se è accolto un motivo logicamente pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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