Cassazione Civile, Ordinanza n. 01488/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Alcuni proprietari e una società immobiliare convenivano in giudizio un comune per ottenere l'accertamento dell'illegittimità delle modalità di esecuzione di opere pubbliche realizzate nel 2009 su una strada comunale, che avrebbero provocato periodiche infiltrazioni e invasioni di acque meteoriche nei loro immobili, e per ottenere la condanna dell'ente all'esecuzione degli interventi necessari. Il tribunale respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, disponeva c.t.u., e poi condannava il comune a eseguire le opere indicate dal consulente, rigettando però le domande risarcitorie e regolando le spese. L'appello del comune era dichiarato inammissibile dalla corte territoriale con ordinanza filtro. In cassazione il comune proponeva tre motivi: (1) lamentava violazione di norme sostanziali e processuali perché il giudice di merito non avrebbe approfondito le cause delle infiltrazioni e non avrebbe considerato il possibile apporto causale di proprietà terze, in particolare per contestare le conclusioni della c.t.u.; (2) sosteneva che la condanna avesse imposto alla pubblica amministrazione uno specifico progetto tecnico, invasivo della discrezionalità amministrativa e quindi eccedente i limiti della giurisdizione ordinaria; (3) censurava la regolazione delle spese, ritenendola dipendente dall'accoglimento dei primi due motivi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la critica all'ordinanza d'appello perché non specificamente indirizzata alle sue rationes e, quanto ai tre motivi, li ha tutti dichiarati inammissibili o comunque privi di specifica critica: il primo perché si risolveva in una mera contestazione delle conclusioni della c.t.u. e in una richiesta di rivalutazione del fatto; il secondo perché la questione di giurisdizione era già coperta da giudicato interno in seguito alla sentenza non definitiva non impugnata, e comunque non era stata devoluta in appello; il terzo perché era un mero motivo derivato, privo di autonoma consistenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del comune alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del comune. Ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per difetto di specificità; ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla valutazione della c.t.u. e al preteso sconfinamento nella discrezionalità amministrativa; ha escluso che potesse essere ancora discusso il difetto di giurisdizione, già coperto da giudicato interno dopo la sentenza non definitiva non impugnata; ha infine considerato inconsistente il motivo sulle spese, dipendente dal mancato accoglimento degli altri. Il comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è ammissibile solo se denuncia un vero vizio processuale o una nullità della sentenza, non un semplice dissenso rispetto alla decisione di merito.
artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
L'ordinanza filtro è impugnabile in cassazione solo per vizi propri e processuali, non per contestazioni di merito rivolte alla sentenza di primo grado.
Le norme sulla decisione secondo diritto e sulla valutazione delle prove non possono essere invocate in modo generico per contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
Richiamato nel quadro delle domande risarcitorie, ma non oggetto di accoglimento nel merito in sede di legittimità.
Richiamato come base della responsabilità per i danni lamentati; la Corte non rivede l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
Invocato in relazione all'onere probatorio, ma senza una specifica critica ammissibile alle rationes decidendi.
Menziomato nel motivo, senza che la censura sia stata ritenuta idonea a fondare un vizio di legittimità.
Richiamati a proposito della c.t.u.; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione del merito tecnico.
artt. 31, 34 e 112 d.lgs. 104/2010
Evocati per sostenere lo sconfinamento del giudice ordinario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e coperta da giudicato interno quanto alla giurisdizione.
artt. 2, 4 e 5 L. 2248/1865, All. E
Richiamati per contestare i limiti della giurisdizione ordinaria rispetto alla pubblica amministrazione; la Corte ha escluso che la questione fosse ancora proponibile.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla possibilità di ricorrere contro l'ordinanza filtro solo per vizi propri di legittimità.
La mancata impugnazione della sentenza non definitiva determina il formarsi del giudicato interno sulla questione di giurisdizione.
Il motivo sulle spese è meramente conseguenziale e dipende dall'eventuale accoglimento dei motivi principali.
Richiamato per la censura sulle spese, ma senza autonoma incidenza una volta respinti gli altri motivi.
Richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese, censura ritenuta priva di autonoma consistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e autosufficiente alla decisione impugnata: un motivo che si limiti a dissenso generico o a riprodurre la tesi di merito è inammissibile.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica; in cassazione non è consentito rivalutare il merito dell'accertamento fattuale.
- L'ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo per vizi propri di legittimità e processuali, non per contestare il merito della sentenza di primo grado.
- La mancata impugnazione della sentenza non definitiva su una questione pregiudiziale determina il giudicato interno su tale punto, precludendo successive contestazioni in cassazione.
- Un motivo sulle spese di lite che dipenda integralmente dall'accoglimento di altri motivi, senza autonoma censura della regolazione delle spese, è un motivo privo di consistenza autonoma e quindi inidoneo a fondare l'accoglimento.
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