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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11399/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625, n. 7, c.p., sostenendo in sostanza che i beni sottratti erano muniti di dispositivo antitaccheggio e che, nella concreta dinamica, vi sarebbe stata una vigilanza idonea a escludere l'aggravante. La Corte ha rilevato che le censure riproducevano in modo sostanzialmente pedissequo doglianze già disattese in appello e, comunque, erano contrarie alla giurisprudenza consolidata sulla configurabilità dell'aggravante nei furti di beni esposti in supermercato con solo dispositivo antitaccheggio; ha inoltre escluso che la presenza occasionale del direttore del punto vendita potesse integrare una vigilanza stabile e diretta sulla cosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico, perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che riconosce l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede anche quando i beni siano dotati di antitaccheggio, non essendo tale dispositivo sufficiente a escludere il controllo diretto e costante sulla res. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, c.p.

    La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sussiste anche nel tentativo di furto di beni esposti in supermercato muniti di dispositivo antitaccheggio, quando tale dispositivo non assicuri un controllo costante e diretto sulla cosa.

  • cod. pen.

    Richiamato in relazione al reato di tentato furto e alla contestata aggravante.

Massime di principio

  • Ai fini della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la presenza di un dispositivo antitaccheggio sui beni esposti al pubblico non è di per sé sufficiente a escludere l'aggravante, se il controllo sulla cosa non è costante, diretto e strutturato.
  • La vigilanza esercitata in modo occasionale o contingente da parte di un addetto del punto vendita non equivale alla custodia stabile richiesta per escludere l'esposizione alla pubblica fede.
  • In cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre senza reale confronto critico le doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
  • La manifesta infondatezza del ricorso può essere ravvisata quando le censure risultano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e recente della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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