Sentenza n. 1481/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento in parte qua, del permesso di costruire n. 4 del 10.10.2025, laddove introduce, in via condizionata al mancato realizzarsi dell'evento ivi indicato, la declaratoria di abusività dei lavori realizzati in esecuzione della concessione edilizia n. 1/2014, nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, e per il risarcimento del danno che dovesse derivare alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento gravato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 4 del 10 ottobre 2025, nella parte condizionante la validità della precedente concessione edilizia alla produzione della certificazione di iscrizione quale imprenditore agricolo principale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato in parte qua il permesso di costruire rilasciato in suo favore dal Comune, contestando la prescrizione secondo cui avrebbe dovuto produrre entro il 23 luglio 2026 la certificazione di iscrizione quale imprenditore agricolo principale, a pena di nullità anche della concessione edilizia n. 1/2014. Quest'ultima era stata rilasciata senza prescrizioni o condizioni ed era già stata integralmente eseguita. È stato altresì chiesto il risarcimento del danno eventualmente derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Comune si è costituito per resistere. Prima della decisione, la ricorrente ha ottenuto, in data 28 aprile 2026, la qualifica richiesta, sicché è venuto meno il carattere pregiudizievole della prescrizione contestata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base delle concordanti dichiarazioni delle parti e della documentazione depositata. L'evento prospettato dalla ricorrente, ossia il mancato conseguimento nei termini della qualifica di imprenditore agricolo principale con conseguente invalidità delle concessioni edilizie, è divenuto impossibile perché il requisito è stato maturato entro il termine previsto. È quindi venuto meno l'interesse concreto e attuale a una pronuncia sulla legittimità della prescrizione. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- La sopravvenuta realizzazione, entro il termine previsto dal provvedimento impugnato, dell'evento o requisito il cui mancato avveramento avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'annullamento della relativa prescrizione e rende improcedibile il ricorso.
- Quando le parti concordano sulla sopravvenuta carenza di interesse e tale circostanza è comprovata dalla documentazione in atti, il giudice amministrativo può definire il giudizio in rito senza esaminare la legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →