Cassazione Penale, Sentenza n. 31929/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente stava espiando una pena derivante da condanne per due rapine e due cessioni di sostanza stupefacente ed era sottoposto al differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute. La misura era stata sospesa e poi revocata dal Tribunale di sorveglianza a seguito di una lite verificatasi presso il domicilio del condannato con una donna con cui egli intratteneva una relazione sentimentale, nonché in ragione di precedenti violazioni, diffide e revoche di autorizzazioni connesse alla misura. Il Tribunale aveva ritenuto tali condotte indicative di inaffidabilità e incompatibili con la prosecuzione della detenzione domiciliare. Quanto alle condizioni di salute, una relazione sanitaria aveva evidenziato molteplici patologie, tra cui una cardiopatia ischemica cronica trattata farmacologicamente, condizioni definite mediocri, suscettibili di peggioramento imprevedibile, e la necessità di costanti contatti con le strutture sanitarie territoriali, con conclusione di incompatibilità con il regime carcerario. Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che non fosse stata indicata una prognosi infausta né l'esigenza di trattamenti non eseguibili in carcere, utilizzando anche informazioni tratte da fonti aperte. Il difensore ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 147 c.p. e 47-ter ord. pen., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la revoca imponesse una nuova valutazione complessiva del comportamento, un accertamento medico-legale sulla compatibilità delle condizioni di salute con il carcere e un bilanciamento tra salute, affidabilità del condannato ed esigenze di tutela della collettività. Il ricorrente aveva inoltre chiesto una perizia medico-legale e, in subordine, il ripristino della misura con prescrizioni ridimensionate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l'ordinanza al Tribunale di sorveglianza di Roma. Ha ritenuto insufficiente la motivazione sia perché il Tribunale aveva disatteso la relazione sanitaria sulla base di conoscenze autonome e personali, senza disporre il necessario approfondimento medico-legale, sia perché aveva utilizzato informazioni provenienti da fonti aperte indefinite e assunte senza contraddittorio. La Corte ha inoltre rilevato che le violazioni della misura non erano state specificamente descritte quanto a consistenza, gravità e collocazione temporale e che, con riferimento all'episodio più recente, la donna si era recata autonomamente presso il domicilio ed era armata di coltello. Ne è derivata l'insufficienza del bilanciamento tra le condizioni di salute e la pericolosità o inaffidabilità del condannato, non essendo state esplicitate le ragioni della prevalenza delle esigenze di tutela collettiva sulle esigenze umanitarie della pena.
Norme richiamate
art. 147 c.p.
differimento facoltativo dell'esecuzione della pena
La revoca o il diniego del differimento facoltativo per motivi di salute richiedono una valutazione effettiva della compatibilità tra le condizioni sanitarie attuali e il ripristino della detenzione carceraria, nell'ambito del bilanciamento con le esigenze di tutela della collettività.
art. 47-ter ord. pen.
detenzione domiciliare per motivi di salute
Quando sopravvengono elementi potenzialmente incidenti sulla misura, la revoca della detenzione domiciliare umanitaria impone di rinnovare la comparazione tra pericolosità del condannato, affidabilità nell'osservanza delle prescrizioni e compatibilità del carcere con le condizioni di salute.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
In caso di diffusione della decisione devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi della persona interessata, trattandosi di adempimento imposto dalla legge.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute, quando sopravvengano violazioni delle prescrizioni, richiede una nuova comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena, valutando contestualmente l'affidabilità del condannato e la compatibilità del ripristino della detenzione carceraria con le sue condizioni sanitarie attuali.
- Il giudice di sorveglianza che intenda disattendere una relazione sanitaria attestante l'incompatibilità delle condizioni del condannato con il regime carcerario non può fondarsi su conoscenze mediche autonome e personali, ma deve acquisire dati tecnici concreti e, ove necessario, disporre accertamenti medico-legali o nominare un perito.
- Le informazioni provenienti da fonti aperte indefinite, prive di indicazione della provenienza e assunte senza contraddittorio, non possono essere utilizzate come elementi probatori posti a fondamento della decisione.
- Nel bilanciamento tra salute del condannato e pericolosità o inaffidabilità, le violazioni della misura devono essere descritte nella loro concreta consistenza, gravità e collocazione temporale; il richiamo generico a plurime trasgressioni non consente di verificare la prevalenza delle esigenze di tutela collettiva.
- La motivazione sulla revoca della detenzione domiciliare per motivi di salute è insufficiente quando affermi genericamente l'incompatibilità della misura con la pericolosità del condannato senza esplicitare le ragioni per cui le esigenze di sicurezza prevalgano sulle concrete condizioni sanitarie.
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