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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e la condanna al pagamento di complessivi € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale e, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica mediante accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione come titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell’importo di € 1.000,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di somme qualificabili come voci retributive. Ha nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non esclude in astratto la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ma consente di negarla quando sussistano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto ha ritenuto ostative la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento esecutivo e nella mole del contenzioso seriale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, purché il titolo sia notificato secondo le modalità previste.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di soggetti e strutture incaricati della predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, rilevante per valutare la complessità dell’esecuzione e l’eventuale astreinte.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza costituisce prova della definitività del titolo ai fini dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non si conformi all’obbligo risultante dal titolo.
  • Ai fini dell’ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione quale titolo esecutivo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • Nell’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta deve adottare tutte le misure contabili e amministrative necessarie al pagamento, inclusa, se occorre, l’allocazione della somma in bilancio; l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando sussistano ragioni ostative concrete, valutate in relazione ai vincoli di bilancio, alla complessità delle attività esecutive e alla presenza di un contenzioso seriale di eccezionale ampiezza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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