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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/778

Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa la direttiva 2014/59/UE definendo quando e come l'autorità di risoluzione può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari ex post, al fine di evitare effetti pregiudizievoli sulla solvibilità o sulla liquidità dell'ente o del gruppo. Stabilisce inoltre criteri tecnici per individuare le funzioni essenziali, i servizi essenziali e le linee di business principali, elementi centrali nella predisposizione dei piani di risanamento e di risoluzione. La disciplina mira a garantire la continuità delle attività rilevanti per la stabilità finanziaria e l'economia reale in caso di dissesto.

Regolamento delegato che disciplina il rinvio del pagamento dei contributi straordinari ex post e stabilisce i criteri per individuare funzioni essenziali, servizi essenziali e linee di business principali degli enti soggetti a risoluzione.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di risoluzione designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e, in via operativa, agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al quadro di risanamento e risoluzione di cui alla direttiva 2014/59/UE. Riguarda, da un lato, la valutazione e l'eventuale rinvio del pagamento dei contributi straordinari ex post dovuti ai sensi dell'articolo 104 della direttiva 2014/59/UE; dall'altro, l'identificazione di attività, servizi e operazioni rilevanti per le funzioni essenziali e delle linee di business e servizi connessi rilevanti per le linee di business principali. Si applica in tutti gli Stati membri ed è anche testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2016/778: rinvio dei contributi ex post e criteri per funzioni essenziali e linee di business principali

Il regolamento integra la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con l'obiettivo di rendere operativi due profili centrali del quadro BRRD: il rinvio del pagamento dei contributi straordinari ex post e l'identificazione delle componenti aziendali da salvaguardare in caso di risoluzione. La logica sottostante, richiamata nei considerando, è quella di evitare che il pagamento immediato dei contributi aggravi la situazione di un ente già in dissesto e di assicurare la continuità delle funzioni rilevanti per la stabilità finanziaria e per l'economia reale.

Ambito e finalità del regolamento

Il regolamento si applica alle autorità di risoluzione designate dagli Stati membri e si inserisce nel processo di predisposizione e attuazione dei piani di risanamento e di risoluzione. Da un lato, disciplina le circostanze in cui l'autorità può rinviare il pagamento dei contributi straordinari ex post dovuti ai sensi dell'articolo 104 della direttiva 2014/59/UE; dall'altro, fissa i criteri tecnici per individuare:

  • le attività, i servizi e le operazioni che integrano le funzioni essenziali;
  • le linee di business e i servizi connessi che costituiscono le linee di business principali.

Rinvio del pagamento dei contributi straordinari ex post

L'articolo 3 prevede che il rinvio sia concesso su richiesta dell'ente. L'ente deve mettere a disposizione tutte le informazioni ritenute necessarie dall'autorità di risoluzione, la quale deve tenere conto anche delle informazioni già disponibili presso le autorità nazionali competenti, evitando duplicazioni. La valutazione riguarda l'impatto del pagamento sulla solvibilità e sulla liquidità dell'ente e, se l'ente appartiene a un gruppo, sull'intero gruppo.

Il rinvio è ammesso solo se il pagamento comporta la probabile violazione, entro sei mesi, di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • i requisiti minimi di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato dal regolamento delegato (UE) 2015/61;
  • il requisito specifico di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

L'autorità di risoluzione deve limitare il rinvio al minimo necessario per evitare rischi per la situazione finanziaria dell'ente o del gruppo e deve controllare regolarmente la persistenza delle condizioni. Su richiesta dell'ente, il periodo può essere prorogato, ma per non più di ulteriori 6 mesi.

Criteri di valutazione della solvibilità e della liquidità

Per la solvibilità, l'articolo 4 impone di valutare l'impatto del pagamento sulla posizione patrimoniale regolamentare, detraendo l'importo dei contributi ex post dai fondi propri dell'ente. L'analisi deve estendersi almeno fino alla successiva data di invio della segnalazione sul requisito di fondi propri prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Per la liquidità, l'articolo 5 richiede di valutare se il pagamento comprometta la capacità di rispettare il requisito di copertura della liquidità. Ai fini tecnici del calcolo, deve essere considerato un deflusso di liquidità pari al 100% dell'importo dovuto quando il pagamento diventa esigibile. L'autorità deve inoltre considerare l'impatto sui requisiti specifici di liquidità ex articolo 105 della direttiva 2013/36/UE. Anche qui l'orizzonte minimo dell'analisi è quello fino alla successiva segnalazione LCR ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Funzioni essenziali: definizione e criteri

L'articolo 6 definisce una funzione essenziale come una funzione prestata a terzi non appartenenti all'ente o al gruppo, la cui interruzione improvvisa possa avere un significativo impatto negativo sui terzi, generare contagio o minare la fiducia del mercato. La valutazione richiede di considerare la rilevanza sistemica sia della funzione sia dell'ente/gruppo che la svolge, tenendo conto di dimensione, quota di mercato, interconnessioni, complessità e attività transfrontaliere.

Tra gli elementi valutativi figurano in particolare:

  • natura e portata dell'attività, volume delle operazioni, numero di clienti e controparti, e numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario;
  • rilevanza locale, regionale, nazionale o europea dell'ente rispetto al mercato interessato;
  • natura della clientela e dei soggetti coinvolti, inclusi clienti retail, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici;
  • effetti dell'interruzione su mercati, infrastrutture, clienti e servizi pubblici.

La funzione è considerata sostituibile se può essere rimpiazzata in modo accettabile entro un tempo ragionevole, senza creare problemi sistemici. Un servizio è essenziale se la sua interruzione ostacola gravemente o impedisce una o più funzioni essenziali; non lo è se può essere fornito da un altro operatore in tempo ragionevole e in condizioni comparabili per oggetto, qualità e costi. L'interruzione, inoltre, è intesa come mancata fornitura in misura, condizioni e qualità comparabili, salvo passaggio ordinato a un diverso fornitore.

Linee di business principali

L'articolo 7 qualifica come linee di business principali quelle che costituiscono fonti significative di ricavi, utili o valore di avviamento per l'ente o per il gruppo. L'identificazione deve tener conto dell'organizzazione interna, della strategia e del contributo alla performance economica complessiva. Il regolamento fornisce una serie di indicatori, tra cui:

  • ricavi e profitti prodotti dalla linea di business in percentuale del totale;
  • rendimento del capitale o delle attività;
  • dimensione complessiva delle attività e degli utili;
  • clientela, copertura geografica, marchio e sinergie con altre attività del gruppo;
  • impatto della cessazione sui costi e sugli utili, se la linea è fonte di finanziamento o liquidità;
  • prospettive di crescita, attrattiva per potenziali acquirenti e valore di mercato.

Possono essere considerati anche ricavi futuri, crescita attesa e franchise value, purché le ipotesi siano supportate da proiezioni plausibili e fondate. Il regolamento precisa infine che anche attività non direttamente redditizie possono costituire linee di business principali se sostengono indirettamente quelle redditizie.

Effetti per la risoluzione e continuità operativa

Dai considerando emerge che la corretta individuazione di funzioni essenziali e linee di business principali serve a guidare la costruzione dei piani di risanamento e di risoluzione e a verificare la possibilità di separare giuridicamente ed economicamente le componenti critiche dalle altre attività. Tale individuazione rileva anche per l'uso degli strumenti di risoluzione, in particolare per l'eventuale esclusione di passività dal bail-in o il trasferimento ad un ente ponte quando ciò sia strettamente necessario e proporzionato per assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L'articolo 1 delimita l'ambito materiale del regolamento: rinvio dei contributi straordinari ex post; criteri per individuare attività, servizi e operazioni rilevanti per le funzioni essenziali; criteri per individuare linee di business e servizi connessi rilevanti per le linee di business principali. L'articolo 2 definisce il "periodo di rinvio" come un periodo fino a sei mesi, la "funzione" come una serie strutturata di attività, servizi od operazioni forniti a terzi, e la "linea di business" come una serie strutturata di attività, processi od operazioni sviluppati per terzi al fine di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

Rinvio dei contributi straordinari ex post

L'articolo 3 prevede che il rinvio del pagamento possa essere concesso dall'autorità di risoluzione su richiesta dell'ente, che deve fornire tutte le informazioni necessarie. La valutazione tiene conto anche delle informazioni disponibili presso le autorità nazionali competenti ed esamina l'impatto sulla solvibilità e sulla liquidità dell'ente e, se del caso, del gruppo. Il rinvio è ammesso se il pagamento comporta la probabile violazione, entro sei mesi, dei requisiti minimi di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, del requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del medesimo regolamento e al regolamento delegato (UE) 2015/61, oppure del requisito specifico di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE. Il periodo di rinvio deve essere limitato al minimo necessario e può essere prorogato, su richiesta dell'ente, per non più di 6 mesi, se le condizioni continuano a sussistere.

Valutazione dell'impatto sulla solvibilità

L'articolo 4 impone all'autorità di risoluzione di valutare l'effetto del pagamento sulla posizione patrimoniale regolamentare dell'ente. Ai fini della valutazione l'importo dei contributi ex post è detratto dai fondi propri dell'ente. L'analisi deve coprire almeno il periodo fino alla successiva data di invio della segnalazione sul requisito di fondi propri prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Valutazione dell'impatto sulla liquidità

L'articolo 5 richiede una valutazione dell'impatto del pagamento sulla posizione di liquidità e sulla capacità dell'ente di soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61. A fini di calcolo, l'autorità di risoluzione aggiunge un deflusso di liquidità pari al 100% dell'importo dovuto al momento del pagamento. Va inoltre valutato l'effetto sui requisiti specifici di liquidità dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE. Anche questa analisi deve coprire almeno il periodo fino alla successiva data di invio della segnalazione LCR del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Criteri per individuare le funzioni essenziali

L'articolo 6 stabilisce che una funzione è essenziale se è fornita a terzi non collegati e la sua interruzione improvvisa potrebbe avere un significativo impatto negativo sui terzi, provocare contagio o minare la fiducia del mercato, in ragione della rilevanza sistemica della funzione e dell'ente o gruppo che la svolge. La valutazione considera dimensione, quota di mercato, interconnessioni, complessità e attività transfrontaliere, nonché elementi quali volume delle operazioni, numero di clienti e controparti, rilevanza locale/nazionale/europea, tipologia della clientela e impatto dell'interruzione su mercati, infrastrutture e servizi pubblici. La funzione è considerata sostituibile se può essere rimpiazzata in modo accettabile entro un tempo ragionevole; un servizio è essenziale se la sua interruzione ostacola o impedisce funzioni essenziali e non è sostituibile entro un lasso di tempo ragionevole con qualità e costi comparabili.

Criteri per individuare le linee di business principali

L'articolo 7 qualifica come linee di business principali quelle che rappresentano fonti significative di entrate, utili o valore di avviamento (franchise value) per l'ente o il gruppo. L'individuazione si basa sull'organizzazione interna, sulla strategia imprenditoriale e sul contributo ai risultati finanziari, considerando indicatori quali quota di ricavi e profitti, rendimento del capitale o delle attività, volume complessivo di attività e utili, clientela, copertura geografica, marchio, sinergie operative, impatto della cessazione sui costi e sugli utili, prospettive di crescita, attrattiva per concorrenti e potenziale di mercato. Possono essere considerati anche ricavi futuri e franchise value, purché supportati da proiezioni plausibili e fondate. Le linee di business principali possono comprendere attività che non generano profitti diretti ma sostengono indirettamente il business dell'ente.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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