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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/139

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del metsulfuron-metile come sostanza attiva candidata alla sostituzione, sulla base della valutazione scientifica svolta nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conferma la possibilità di autorizzare la sostanza per i prodotti fitosanitari, ma mantiene specifiche cautele in relazione a consumatori, falde acquifere e piante terrestri non bersaglio. Il testo aggiorna inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nella parte E e fissando la nuova scadenza dell’approvazione al 31 marzo 2023. È imposto al richiedente un obbligo di presentare informazioni di conferma entro il 30 settembre 2016 sul potenziale genotossico di un metabolita specifico.

Rinnovo dell’approvazione del metsulfuron-metile come sostanza attiva candidata alla sostituzione e modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva metsulfuron-metile, utilizzata nei prodotti fitosanitari autorizzati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e il richiedente del rinnovo; ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Non introduce un’autorizzazione generale per qualsiasi uso, ma rinnova l’approvazione della sostanza con condizioni specifiche e obblighi di conferma. Le disposizioni si applicano dal 1° aprile 2016, mentre l’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Rinnovo dell’approvazione del metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione

Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione rinnova l’approvazione del metsulfuron-metile, confermandone tuttavia la qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione e aggiornando di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Contesto e valutazione scientifica

La decisione si fonda sul procedimento di rinnovo avviato dal richiedente nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010, con presentazione dei fascicoli supplementari e successiva valutazione da parte dello Stato membro relatore, dell’EFSA e della Commissione. L’EFSA ha concluso il 5 dicembre 2014 che la sostanza può soddisfare i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per taluni impieghi rappresentativi. La Commissione prende atto che, per gli usi esaminati, i criteri risultano soddisfatti e ritiene opportuno non mantenere la restrizione agli usi come erbicida, poiché la valutazione si è basata su impieghi rappresentativi non limitativi degli usi autorizzabili.

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

Pur rinnovando l’approvazione, la Commissione conferma che il metsulfuron-metile rientra nella categoria delle sostanze candidate alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il motivo è la sussistenza delle caratteristiche di sostanza persistente e tossica previste dall’allegato II: in particolare, il tempo di dimezzamento in acqua dolce supera 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l.

Condizioni specifiche e informazioni di conferma

Il rinnovo non è incondizionato. Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame, con particolare attenzione a:

  • protezione dei consumatori;
  • protezione delle falde acquifere;
  • protezione delle piante terrestri non bersaglio.

Inoltre, le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il regolamento impone anche un obbligo puntuale di conferma: entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni sul potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098), per dimostrare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiornato in modo da riflettere il rinnovo. La voce relativa al metsulfuron-metile è soppressa dalla parte A e inserita nella parte E con la nuova decorrenza e con la scadenza al 31 marzo 2023. Restano indicati i dati identificativi della sostanza, tra cui il numero CAS 74223-64-6, il numero CIPAC 441.201, la denominazione IUPAC e la purezza di 967 g/kg.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1° aprile 2016. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione del metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1. Il rinnovo decorre dal 1° aprile 2016 e ha scadenza al 31 marzo 2023.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce relativa al metsulfuron-metile è soppressa dalla parte A e inserita nella parte E con i dati identificativi della sostanza, la purezza di 967 g/kg, la data di approvazione 1° aprile 2016 e la scadenza 31 marzo 2023.

Condizioni e cautele d’uso

Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Devono essere riservate particolare attenzione alla protezione dei consumatori, delle falde acquifere e delle piante terrestri non bersaglio; le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Obbligo di informazioni di conferma

Entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sul potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098), per confermare che esso non è genotossico e non è rilevante ai fini della valutazione del rischio.

Motivazione del mantenimento come sostanza candidata alla sostituzione

La Commissione considera il metsulfuron-metile una sostanza candidata alla sostituzione perché rientra nei criteri dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 come sostanza persistente e tossica: il tempo di dimezzamento in acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e tutela dell’ambienteregolamentazione delle sostanze attivevalutazione del rischio

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