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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/130

Regolamento (UE) 2016/130 della Commissione, del 1° febbraio 2016, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Normativa europea32016R0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua al progresso tecnico la disciplina dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, intervenendo sulla durata della soluzione temporanea dell’adattatore per i tachigrafi digitali. La modifica proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine previsto nell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85. La misura si inserisce nel passaggio al nuovo quadro del regolamento (UE) n. 165/2014 e mira a garantire continuità applicativa fino all’adozione delle specifiche tecniche attuative permanenti.

Proroga al 31 dicembre 2016 della validità dell’adattatore per il montaggio dei tachigrafi digitali sui veicoli delle categorie M1 e N1.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito della disciplina UE sui tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, alle specifiche tecniche dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, come richiamato in via transitoria dal regolamento (UE) n. 165/2014. La modifica riguarda in particolare la regola sulla durata di validità dell’adattatore utilizzabile per consentire il montaggio dei tachigrafi sui veicoli delle categorie M1 e N1. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce un nuovo regime sostanziale generale, ma un aggiornamento tecnico-temporale della disciplina esistente.

Proroga tecnica dell’adattatore per tachigrafi sui veicoli M1 e N1

Il regolamento (UE) 2016/130 della Commissione interviene come misura di adeguamento al progresso tecnico nel settore dei trasporti su strada. La finalità è mantenere operativa, per un periodo ulteriore, la soluzione temporanea dell’adattatore che consente il montaggio dei tachigrafi digitali sui veicoli delle categorie M1 e N1, in attesa dell’adozione delle specifiche tecniche definitive del nuovo quadro normativo sui tachigrafi.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CEE) n. 3821/85, in particolare del suo allegato IB, che disciplina le specifiche tecniche per costruzione, prova, montaggio e controllo dei tachigrafi digitali. I considerando richiamano anche il regolamento (UE) n. 165/2014, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3821/85 ma ne mantiene l’applicazione transitoria, ai sensi dell’articolo 46, fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione previsti dal nuovo regime.

Ragioni della proroga

La Commissione evidenzia che l’uso dell’adattatore era stato introdotto come soluzione temporanea dal regolamento (CE) n. 68/2009 e già prorogato dal regolamento (UE) n. 1161/2014 fino al 31 dicembre 2015. Poiché la soluzione permanente non era ancora stata definita nelle specifiche tecniche attuative del regolamento (UE) n. 165/2014, il principio del legittimo affidamento giustifica l’estensione della possibilità di utilizzo almeno fino all’adozione di tali specifiche.

Modifica puntuale apportata

L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1: nella parte I "Definizioni" dell’allegato IB, lettera rr), primo trattino, la data "31 dicembre 2015" viene sostituita con "31 dicembre 2016". Ne consegue che il termine di validità dell’adattatore è prorogato di un anno.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Proroga della validità dell’adattatore

L’articolo 1 modifica l’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, parte I "Definizioni", lettera rr), primo trattino, sostituendo la data "31 dicembre 2015" con "31 dicembre 2016". La modifica estende quindi di un anno la possibilità di utilizzare l’adattatore per il montaggio dei tachigrafi digitali sui veicoli M1 e N1.

Contesto normativo e transitorio

Il regolamento si fonda sull’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e si colloca nel periodo transitorio previsto dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014, in base al quale le disposizioni del vecchio regolamento e del suo allegato IB continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione del nuovo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradatachigrafiomologazione tecnicacircolazione dei veicolidiritto dei trasporti

Testo integrale

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