Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/131

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1° febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente per l’impiego in determinati biocidi, sulla base della valutazione tecnica svolta nell’ambito del programma di riesame previsto dalla normativa UE sui biocidi. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni per ciascun tipo di prodotto, con prescrizioni su uso professionale, misure di protezione, gestione dei rischi ambientali e, in alcuni casi, restrizioni o divieti di impiego. Sono inoltre previste regole di etichettatura per gli articoli trattati e una deroga/limitazione per l’uso in materiali a contatto con alimenti nel tipo di prodotto 4.

Approvazione del principio attivo C(M)IT/MIT (3:1) per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13, con specifiche condizioni e restrizioni d’impiego.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’approvazione, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, del principio attivo C(M)IT/MIT (3:1) destinato ai biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato biocidi contenenti tale sostanza, gli utilizzatori professionali e industriali, nonché i responsabili dell’immissione sul mercato di articoli trattati contenenti o trattati con C(M)IT/MIT (3:1). Sono previste esclusioni/riserve specifiche, in particolare per l’uso nel tipo di prodotto 4 in materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, salvo stabilimento di limiti specifici di cessione o decisione di non necessità degli stessi, e per vari impieghi ove i rischi non siano ridotti a livelli accettabili.

Approvazione del C(M)IT/MIT (3:1) per biocidi dei tipi 2, 4, 6, 11, 12 e 13

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, a seguito della valutazione effettuata nel quadro del programma di riesame dei principi attivi biocidi. La Commissione ritiene, sulla base dei pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che l’uso della sostanza nei tipi di prodotto indicati possa soddisfare i requisiti di sicurezza e efficacia, purché siano rispettate specifiche condizioni di impiego.

Quadro normativo e iter di valutazione

Il regolamento si colloca nell’attuazione dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nei considerando si richiama l’inserimento della sostanza nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare, l’istruttoria svolta dalla Francia quale autorità competente di valutazione e i pareri formulati dal comitato sui biocidi dell’ECHA nel 2015. La conclusione è che il principio attivo può essere approvato per i tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13, ma solo con condizioni specifiche per la gestione dei rischi.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’approvazione riguarda il C(M)IT/MIT (3:1) quale principio attivo destinato a biocidi appartenenti a sei tipi di prodotto: 2, 4, 6, 11, 12 e 13. Le prescrizioni toccano sia i fabbricanti e gli autori di domanda di autorizzazione dei biocidi, sia gli utilizzatori professionali o industriali, sia i soggetti che immettono sul mercato articoli trattati con la sostanza. Il regolamento non ha portata generale su tutti i biocidi, ma opera in modo mirato su tali tipi di prodotto e sugli usi autorizzabili.

Condizioni comuni di autorizzazione

Per tutti i tipi di prodotto indicati, l’allegato richiede che, nella valutazione del prodotto, si presti particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi agli usi richiesti ma non considerati nella valutazione del rischio a livello UE del principio attivo. In linea generale, le autorizzazioni devono prevedere procedure operative sicure e misure organizzative adeguate per gli utilizzatori professionali o industriali; se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, occorre l’uso di dispositivi di protezione individuale.

Prescrizioni specifiche per i singoli tipi di prodotto

Per il tipo 2, oltre alle cautele generali, si prevede l’obbligo di etichettatura degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Per il tipo 4, i biocidi devono essere caricati solo tramite sistemi automatizzati, salvo prova di rischio accettabile con altri mezzi; inoltre va verificata la necessità di fissare o modificare i limiti massimi di residui nei prodotti alimentari o nei mangimi, secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005. È espressamente esclusa, salvo condizioni particolari, l’incorporazione in materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Per il tipo 6, l’uso non deve riguardare la preservazione dei fluidi di lavorazione della pasta di cellulosa e della carta, salvo dimostrazione di rischio accettabile.

Per il tipo 11, l’approvazione non copre, salvo condizioni specifiche, la preservazione del liquido di sviluppo fotografico, della soluzione per il trattamento del legno e l’impiego in grandi sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto. Le etichette o schede di sicurezza devono inoltre indicare misure di mitigazione del rischio, compreso l’invio delle acque reflue a un impianto di depurazione per gli usi consentiti diversi da quelli vietati.

Per il tipo 12, sono vietati gli impieghi negli impianti off-shore, salvo dimostrazione di rischio accettabile. Se l’uso è autorizzato, l’etichettatura o le schede di sicurezza devono indicare condizioni specifiche per il fango di perforazione e per la gestione degli scarichi nelle cartiere.

Per il tipo 13, il carico dei prodotti nei fluidi di lavorazione dei metalli deve essere automatizzato o semiautomatizzato, salvo dimostrazione di rischio accettabile; inoltre etichette e schede di sicurezza devono segnalare il divieto di impiego a concentrazioni tali da comportare la classificazione come sensibilizzante della pelle, salvo misure idonee di controllo del rischio.

Articoli trattati ed etichettatura

Il regolamento dedica attenzione anche agli articoli trattati contenenti o trattati con C(M)IT/MIT (3:1). In più punti impone che il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato garantisca che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Questo obbligo riflette la natura sensibilizzante della sostanza, richiamata anche nel considerando relativo alla classificazione CLP.

Contatto con alimenti e limiti di cessione

Per il tipo di prodotto 4, la Commissione chiarisce che la valutazione non ha preso in esame l’incorporazione del biocida in materiali e oggetti a contatto con alimenti. Di conseguenza, tale uso non è coperto dall’approvazione, salvo che siano stati stabiliti specifici limiti di cessione nei prodotti alimentari oppure sia stato deciso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, che tali limiti non siano necessari.

Date di applicazione

L’allegato fissa la data di approvazione al 1o luglio 2017 e la scadenza al 30 giugno 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13, subordinatamente alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato.

Decorrenza ed efficacia generale

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Purezza minima e caratteristiche della sostanza valutata

L’allegato indica per il C(M)IT/MIT (3:1) un grado minimo di purezza di 579 g/kg (peso a secco teorico calcolato). È specificato che la sostanza attiva è fabbricata come concentrato tecnico (TK) con diversi solventi e stabilizzanti; il principio attivo nel prodotto commercializzato può avere purezza pari o diversa se ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Condizioni per il tipo di prodotto 2

Per i biocidi del tipo 2 la valutazione del prodotto deve considerare attentamente esposizioni, rischi ed efficacia connessi agli usi richiesti ma non coperti dalla valutazione UE del principio attivo. Le autorizzazioni sono subordinate a procedure operative sicure e misure organizzative per gli utilizzatori professionali; se l’esposizione non è riducibile a livelli accettabili con altri mezzi, devono essere usati adeguati dispositivi di protezione individuale. Gli articoli trattati devono recare in ეტichetta le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni per il tipo di prodotto 4

Per il tipo 4 sono richieste le medesime cautele generali di valutazione e tutela degli utilizzatori professionali, con in più: impiego dei biocidi solo tramite sistemi automatizzati, salvo dimostrazione di rischio accettabile con altri mezzi; verifica della necessità di fissare o modificare livelli massimi di residui (LMR) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005 per prodotti che possano lasciare residui in alimenti o mangimi; divieto di incorporazione in materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo determinazione di limiti specifici di cessione o decisione di non necessità degli stessi. Anche gli articoli trattati sono soggetti all’obbligo di etichettatura ex articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni per il tipo di prodotto 6

Per il tipo 6, oltre alle prescrizioni generali di sicurezza per gli utilizzatori professionali, i biocidi non devono essere utilizzati per la preservazione dei fluidi di lavorazione della pasta di cellulosa e della carta, salvo dimostrazione che i rischi siano ridotti a un livello accettabile. Le etichette o, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare misure specifiche di gestione del rischio per i prodotti autorizzati. Gli articoli trattati devono essere etichettati secondo l’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni per il tipo di prodotto 11

Per il tipo 11 sono previste procedure operative sicure e misure organizzative per gli utilizzatori professionali. I prodotti non devono essere autorizzati per la preservazione del liquido di sviluppo fotografico, della soluzione per il trattamento del legno e per l’uso in sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni, salvo dimostrazione di rischio accettabile. Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare misure di riduzione del rischio, compresa la necessità di indirizzare le acque reflue a un impianto di depurazione per gli usi diversi da quelli esclusi. Si applica anche l’obbligo di etichettatura degli articoli trattati.

Condizioni per il tipo di prodotto 12

Per il tipo 12, oltre alle misure generali di sicurezza per gli utilizzatori professionali, i prodotti non devono essere autorizzati per l’uso negli impianti off-shore, salvo dimostrazione di rischio accettabile. Per gli impieghi off-shore autorizzati, le etichette o le schede di dati di sicurezza devono indicare che il fango di perforazione non deve contenere C(M)IT/MIT (3:1) a concentrazione tale da comportare classificazione come sensibilizzante della pelle, salvo adozione di procedure e misure organizzative idonee. Per le cartiere, le etichette o le schede di dati di sicurezza devono imporre un’adeguata diluizione degli scarichi industriali nei corsi d’acqua dopo il trattamento meccanico/chimico o in impianto di depurazione, salvo prova di rischio accettabile. Gli articoli trattati sono soggetti all’obbligo di etichettatura previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni per il tipo di prodotto 13

Per il tipo 13 si applicano procedure operative sicure e misure organizzative per gli utilizzatori professionali; se necessario, devono essere usati dispositivi di protezione individuale. Il carico dei prodotti nei fluidi utilizzati nella lavorazione dei metalli deve essere automatizzato o semiautomatizzato, salvo prova che i rischi siano ridotti in altro modo a un livello accettabile. Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che i prodotti non devono essere impiegati nei fluidi di lavorazione dei metalli a concentrazione tale da determinare la classificazione come sensibilizzante della pelle, salvo prova di rischio accettabile. Anche per gli articoli trattati è previsto l’obbligo di etichettatura.

Articoli trattati ed etichettatura

Per tutti i casi in cui il regolamento lo prevede, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato contenente C(M)IT/MIT (3:1) o trattato con tale sostanza deve garantire che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Motivi della limitazione per il contatto con alimenti

Il considerando relativo al tipo di prodotto 4 precisa che la valutazione non ha esaminato l’incorporazione di biocidi contenenti C(M)IT/MIT (3:1) in materiali e oggetti destinati a contatto diretto o indiretto con alimenti; perciò l’approvazione non copre tale uso salvo che la Commissione abbia stabilito limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari o abbia deciso che tali limiti non sono necessari.

Classificazione come sensibilizzante e necessità di etichettatura

Poiché il C(M)IT/MIT (3:1) soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli articoli trattati contenenti o trattati con tale sostanza devono essere opportunamente etichettati al momento dell’immissione sul mercato.

Data di approvazione e scadenza

L’allegato fissa, per i tipi di prodotto interessati, la data di approvazione al 1o luglio 2017 e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2027.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzaetichettaturaprotezione dell'ambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.