Regolamento (UE) 2016/138
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione UE decide di non approvare la sostanza attiva 3-decen-2-one nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto la valutazione scientifica non ha consentito di dimostrare il rispetto dei criteri di approvazione. Il diniego deriva, in particolare, da esiti positivi sulla genotossicità e da dati tossicologici insufficienti, che impediscono di completare la valutazione del rischio per più categorie di soggetti e per i consumatori. Il regolamento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione.
Non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva 3-decen-2-one, nell’ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Produce effetti su operatori economici, richiedenti, Stati membri e autorità competenti coinvolti nella valutazione e nell’autorizzazione di sostanze attive. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non pregiudica la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, adottato il 2 febbraio 2016, conclude la procedura di valutazione della sostanza attiva 3-decen-2-one con un esito negativo. La decisione si fonda sulla disciplina del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativa all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recepisce le conclusioni scientifiche dell’EFSA, che non hanno consentito di verificare il rispetto dei criteri di approvazione.
Contesto procedurale
La domanda di approvazione è stata presentata nei Paesi Bassi il 14 settembre 2011 da AMVAC C.V. (ora AMVAC Netherlands B.V.) ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Lo Stato membro relatore ha dichiarato l’ammissibilità della domanda il 13 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3. Successivamente, sono stati svolti la valutazione degli effetti sulla salute umana, animale e sull’ambiente e il deposito del progetto di rapporto di valutazione il 26 novembre 2013, in conformità all’articolo 11, paragrafi 2 e 3.
Valutazione scientifica e criticità emerse
L’EFSA ha seguito la procedura dell’articolo 12, paragrafo 1, e ha chiesto ulteriori informazioni al richiedente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3. Dopo l’esame da parte degli Stati membri, l’Autorità ha adottato il 3 dicembre 2014 le proprie conclusioni, rilevando due criticità decisive:
- risultati positivi sulla genotossicità;
- dati tossicologici limitati, insufficienti per definire i valori tossicologici di riferimento finali.
Tali carenze hanno impedito di completare la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti, residenti e consumatori. Inoltre, non è stato possibile stabilire che l’uso della sostanza nei prodotti fitosanitari non comporti effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana, inclusi i gruppi vulnerabili, tramite l’assunzione alimentare. Ne è derivata anche l’impossibilità di completare la valutazione della domanda di esenzione dalla determinazione dei limiti massimi di residui (LMR).
Ragioni del diniego di approvazione
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’EFSA e sul progetto di relazione di esame; tuttavia, le argomentazioni formulate non hanno dissipato le perplessità scientifiche. Di conseguenza, non è stato dimostrato che almeno un impiego rappresentativo di un prodotto fitosanitario contenente 3-decen-2-one soddisfi i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per tale motivo, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, la sostanza non viene approvata.
Effetti pratici e possibilità di nuova istanza
Il regolamento contiene una clausola espressa di salvaguardia procedurale: la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del 3-decen-2-one secondo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per gli operatori del settore fitosanitario, ciò significa che la sostanza non può essere considerata approvata nell’ordinamento UE, ma resta aperta la possibilità di riproporre il dossier in futuro con dati integrativi o diversi.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Trattandosi di un regolamento di esecuzione, le sue conseguenze sono immediate e uniformi nell’Unione.
Disposizioni principali
Esito della procedura di valutazione
A seguito della domanda presentata dai Paesi Bassi il 14 settembre 2011 da AMVAC C.V. (ora AMVAC Netherlands B.V.), la sostanza attiva 3-decen-2-one è stata sottoposta alla procedura di valutazione prevista dagli articoli 7, 9, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Lo Stato membro relatore ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione, l’EFSA ha chiesto informazioni supplementari e ha poi adottato le proprie conclusioni il 3 dicembre 2014.
Motivi della non approvazione
La Commissione prende atto che l’EFSA ha rilevato risultati positivi in materia di genotossicità e dati tossicologici limitati, tali da impedire la definizione dei valori tossicologici di riferimento finali e il completamento della valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti, residenti e consumatori. È stato inoltre impossibile concludere che l’uso della sostanza non abbia effetti nocivi sulla salute umana, compresi i gruppi vulnerabili, attraverso l’assunzione alimentare.
Mancato superamento dei criteri di approvazione
Non essendo stato dimostrato che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 3-decen-2-one, siano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione dispone la non approvazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la facoltà di presentare un’ulteriore domanda relativa al 3-decen-2-one ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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