Regolamento (UE) 2016/140
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/140 della Commissione, del 2 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Tali valori sono fissati dalla Commissione sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si applicano ai prodotti e alle origini elencati nell'allegato. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati mediante codici NC e, per ciascuno, per specifiche origini Paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/140 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Il meccanismo si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 disciplina i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il presente regolamento ha natura essenzialmente aggiornata e immediatamente operativa.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codici NC. Per ciascun prodotto sono indicati uno o più codici paese terzo e il corrispondente valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. Tra le origini contemplate figurano, a seconda del prodotto, Egitto, Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Cile, Stati Uniti, Cina, Sudafrica e il codice "ZZ" per "altre origini".
Regola sostanziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari. In pratica, gli operatori che importano i prodotti interessati devono utilizzare i valori ivi fissati per il calcolo del prezzo di entrata, secondo il sistema previsto dalla normativa settoriale.
Allegato: struttura dei valori
L'allegato elenca i valori per singoli codici NC, tra cui, a titolo esemplificativo:
- 0702 00 00, con valori differenziati per EG, IL, MA, TN, TR e ZZ;
- 0707 00 05 e 0709 93 10, con valori specifici per MA, TR e ZZ;
- 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90 e 0805 50 10;
- 0808 10 80 e 0808 30 90, con diverse origini contemplate. I valori sono espressi in euro per 100 chilogrammi e rappresentano il parametro tariffario da impiegare nell'applicazione del prezzo di entrata.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini (ad esempio EG, IL, MA, TN, TR, CL, US, CN, ZA e ZZ per altre origini).
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in coerenza con i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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