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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17315/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva prestato servizio presso un'azienda sanitaria regionale mediante una successione di contratti a termine ritenuti illegittimi per difetto di causale giustificatrice. La corte d'appello, pur negando la conversione del rapporto in ragione della natura pubblicistica del datore di lavoro, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, escludendo che la successiva stabilizzazione, avvenuta all'esito di un concorso non collegato all'illecito, avesse funzione riparatoria. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di interesse ad agire del lavoratore, perché la continuità occupazionale non sarebbe stata pregiudicata dal protrarsi del rapporto a termine fino alla stabilizzazione; 2) violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assumendo che non vi fosse alcun danno risarcibile, essendo state offerte e conseguite varie chances di occupazione stabile; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, sostenendo che la retribuzione percepita durante il rapporto a termine dovesse compensare il danno invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi, affermando che la persistenza del rapporto a termine non esclude l'interesse giuridico attuale e concreto all'accertamento dell'abuso; che la successiva immissione in ruolo può valere come misura satisfattiva equivalente alla conversione solo se risulti una stretta correlazione causale tra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, correlazione che qui era esclusa perché l'assunzione a tempo indeterminato derivava dal superamento di un concorso, sia pure parzialmente riservato; e che la retribuzione percepita durante il rapporto non può essere detratta dal risarcimento, avendo causa nel sinallagma del rapporto di lavoro e non nell'illecito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sussiste anche quando il rapporto a termine sia proseguito e il lavoratore abbia poi conseguito la stabilizzazione, perché resta attuale l'interesse all'accertamento dell'abusivo ricorso al termine e al conseguente ristoro del danno.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato l'abuso del contratto a termine può dar luogo a risarcimento, ma la stabilizzazione successiva non elimina automaticamente il danno, essendo necessario verificare la concreta idoneità satisfattiva della misura sopravvenuta.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Gli Stati membri devono prevedere misure effettive e adeguate per sanzionare l'abuso nella successione di contratti a termine; la sola possibilità di partecipare a procedure selettive non esonera dall'obbligo di tutela.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, ritenendo che la retribuzione del lavoro svolto non costituisca un vantaggio da imputare in compensazione del danno da abuso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel caso di abusivo ricorso a contratti a termine nel pubblico impiego, il lavoratore conserva interesse ad agire per l'accertamento dell'illegittimità e per il risarcimento, anche se il rapporto sia proseguito senza interruzioni fino alla stabilizzazione.
  • La successiva immissione in ruolo può escludere o attenuare il danno solo se sia provata una stretta correlazione causale tra l'abuso dei contratti a termine e la procedura di stabilizzazione; tale correlazione manca quando l'assunzione a tempo indeterminato derivi dal superamento di una procedura concorsuale autonoma.
  • La mera possibilità di partecipare a selezioni o concorsi e il loro eventuale superamento non eliminano, di per sé, l'obbligo dello Stato o dell'ente pubblico di predisporre una sanzione effettiva per l'abuso del contratto a termine.
  • Le retribuzioni corrisposte durante il rapporto di lavoro non sono, di regola, un lucro da compensare con il danno risarcibile da illegittima reiterazione di contratti a termine, perché costituiscono il corrispettivo della prestazione lavorativa e non un vantaggio causalmente riferibile all'illecito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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