Corte di giustizia, Sentenza C-67/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2024. — W. GmbH e Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof contro S.Z. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar – Divieto di importazione di merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar – Regolamento (CE) n. 194/2008 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Tronchi di teak originari della Birmania/Myanmar esportati e lavorati a Taiwan prima del loro trasporto verso l’Unione europea – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Nozione di “trasformazione o lavorazione sostanziale” – Tronchi di teak sfrondati, scortecciati, squadrati o tagliati per ricavarne legno di teak segato a Taiwan – Certificato di origine rilasciato dalle autorità taiwanesi – Valore di tale certificato per la determinazione, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, dell’origine di detti tronchi di teak. — Causa C-67/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il divieto di importazione previsto dal regolamento n. 194/2008 sulle sanzioni contro la Birmania/Myanmar in relazione a tronchi di teak lavorati a Taiwan prima dell’ingresso nell’Unione. Stabilisce che solo la trasformazione in legno segato è una lavorazione sostanziale idonea a far acquistare origine taiwanese, mentre sfrondamento, scortecciamento e squadratura non bastano. Precisa poi che la formula "esportate dalla Birmania/Myanmar" si riferisce solo alle importazioni dirette nell’Unione da quel paese e che i certificati d’origine taiwanesi non vincolano le dogane degli Stati membri.
Divieto di importazione di legno di teak dalla Birmania/Myanmar: criteri di origine non preferenziale, nozione di merci "esportate" e valore dei certificati di origine di un paese terzo.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 194/2008, lo sfrondamento, lo scortecciamento, la squadratura o il taglio in legno segato di tronchi di teak in Taiwan possano far acquistare origine taiwanese; se l’espressione "esportate dalla Birmania/Myanmar" comprenda solo le merci importate direttamente da quel paese nell’Unione; e se le autorità doganali siano vincolate da certificati di origine rilasciati da Taiwan.
Principio di diritto
Ai fini del regolamento n. 194/2008, lo sfrondamento, lo scortecciamento e la squadratura di tronchi di teak non integrano una trasformazione sostanziale idonea a farne merci di origine taiwanese, mentre la trasformazione in legno segato sì; inoltre, l’espressione "esportate dalla Birmania/Myanmar" riguarda solo le merci importate direttamente da tale paese nell’Unione, e le autorità doganali degli Stati membri non sono vincolate da certificati di origine rilasciati da un paese terzo, che possono essere disattesi in presenza di elementi contrari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 194/2008
- Articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 194/2008
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articoli 22, 23, 24 e 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CEE) n. 2454/93
- Regolamento (UE) n. 1063/2010
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446
- Regolamento (UE) n. 401/2013
- Regolamento (UE) n. 952/2013
Divieto di importazione di legno di teak dalla Birmania/Myanmar e criteri di origine
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in un procedimento penale relativo alla violazione del divieto di importare nell’Unione merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar. La Corte interpreta il regolamento n. 194/2008, in combinato disposto con le norme doganali sulla determinazione dell’origine non preferenziale.
Fatti e procedimento principale
S.Z., amministratore di una società di Amburgo operante nel commercio di teak, è stato condannato in primo grado per avere importato e commercializzato, tra il 2009 e il 2011, legno proveniente dalla Birmania/Myanmar dopo lavorazioni eseguite a Taiwan. I tronchi erano stati:
- soltanto sfrondati e scortecciati;
- sfrondati, scortecciati e squadrati;
- tagliati in assi o tavole, cioè in legno segato. Le merci erano accompagnate da certificati di origine taiwanesi. Il giudice tedesco di ultima istanza ha chiesto alla Corte se tali lavorazioni potessero far mutare l’origine del prodotto, se il divieto di importazione coprisse anche merci passate da un paese terzo e quale valore avessero i certificati di origine rilasciati da Taiwan.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 194/2008, in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), che vieta l’importazione di merci dell’allegato I se originarie della Birmania/Myanmar o esportate da tale paese;
- l’articolo 2, paragrafo 3, che rinvia alle regole del codice doganale comunitario per determinare l’origine. Il codice doganale comunitario, regolamento n. 2913/92, è rilevante soprattutto per:
- l’articolo 24, sulla "ultima trasformazione o lavorazione sostanziale";
- l’articolo 26, relativo alla prova documentale dell’origine e ai poteri di verifica delle dogane. Sono inoltre menzionati la NC del regolamento n. 2658/87 e, a fini di contesto, il regolamento n. 2454/93 con il relativo allegato 13 bis.
Prima questione: trasformazione sostanziale e origine taiwanese
La Corte ricorda che l’origine va determinata in modo oggettivo, distinguendo tra prodotto base e prodotto trasformato e verificando se la lavorazione abbia conferito al bene una nuova destinazione d’uso, proprietà e composizione specifiche.
Per lo sfrondamento e scortecciamento, la Corte osserva che si tratta di operazioni semplici che incidono solo sulla presentazione del legno, senza creare un prodotto nuovo né una fase importante del processo di fabbricazione.
Per la squadratura in parallelepipedi rettangoli, la Corte ritiene che anche questa sia una fase intermedia indispensabile per il legno segato, ma non una trasformazione sostanziale che muti l’origine.
Per la trasformazione in legno segato, invece, la Corte valorizza il fatto che si tratta di una fase più avanzata del processo produttivo, nella quale il prodotto acquisisce una destinazione d’uso e caratteristiche specifiche prima non possedute. Tale conclusione è rafforzata dal cambiamento di classificazione tariffaria: i tronchi rientrano nella voce 4403 della NC, mentre il legno segato nella voce 4407. Ne segue che questa lavorazione è idonea a conferire origine taiwanese.
Seconda questione: significato di "esportate dalla Birmania/Myanmar"
Interpretando la disposizione alla luce del tenore letterale, del contesto e della finalità del regolamento, la Corte conclude che l’espressione "esportate dalla Birmania/Myanmar" non si limita alle esportazioni dirette verso l’Unione. Tuttavia, nel sistema del regolamento, essa riguarda solo le merci importate nell’Unione direttamente dalla Birmania/Myanmar.
La ragione principale è sistematica: il divieto di cui al punto i) copre già le merci "originarie" della Birmania/Myanmar anche se transitano per paesi terzi. Se il punto ii) comprendesse tutte le merci che in passato sono transitate dalla Birmania/Myanmar, anche quando abbiano acquisito una nuova origine in un paese terzo, la distinzione tra i due divieti perderebbe autonoma funzione. La Corte valorizza anche la finalità sanzionatoria del regolamento, che mira a colpire le risorse economiche del regime birmano senza estendere il divieto a merci effettivamente prodotte in paesi terzi.
Terza questione: valore dei certificati di origine di Taiwan
La Corte afferma che il regolamento n. 194/2008 non prevede un obbligo specifico di produrre certificati di origine per le merci interessate. Anche quando un certificato esista, le autorità doganali non sono vincolate dal documento se emergono dubbi o elementi contrari.
Richiamando l’articolo 26 del codice doganale comunitario e la giurisprudenza sulla verifica a posteriori dell’origine, la Corte ribadisce che i certificati possono essere contestati e non impediscono l’accertamento dell’inesattezza dell’origine dichiarata. A maggior ragione, quando il certificato proviene da un paese terzo e il regolamento non gli attribuisce valore vincolante, le dogane nazionali restano libere di verificare autonomamente l’origine ai fini del divieto di importazione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- lo sfrondamento, lo scortecciamento e la squadratura di tronchi di teak non determinano l’origine delle merci ottenute;
- la trasformazione in legno segato sì, e quindi può conferire origine taiwanese;
- l’espressione "esportate dalla Birmania/Myanmar" riguarda solo le merci importate direttamente da quel paese nell’Unione;
- le autorità doganali degli Stati membri non sono vincolate dai certificati di origine rilasciati da un paese terzo.
Principi applicabili in pratica
La sentenza è rilevante per i casi di importazione di merci soggette a sanzioni UE e per la valutazione dell’origine doganale dei beni lavorati in paesi intermedi. Per gli operatori economici, il dato decisivo non è il mero transito o il rilascio di un certificato estero, ma la reale consistenza della trasformazione subita dal bene e la possibilità per le dogane di effettuare controlli autonomi sull’origine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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