Cassazione Civile, Ordinanza n. 26313/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, con cui l’agente della riscossione ha proposto di compensare un credito di modesto importo vantato dalla contribuente verso l’INPS con un debito fiscale molto più elevato iscritto a ruolo in base a due cartelle di pagamento. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, che non le erano mai state notificate le cartelle richiamate nell’atto, che l’atto era carente di motivazione e che i relativi crediti erano decaduti e prescritti, chiedendo anche il rimborso. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello, invece, la CTR ha accolto la domanda rilevando che le cartelle erano state notificate solo al curatore fallimentare, quando la contribuente era già fallita, e che gli enti non avevano provato la conoscenza di tali cartelle da parte della contribuente prima dell’atto di compensazione; da ciò ha tratto la conseguenza della prescrizione del credito. Nel ricorso per cassazione le amministrazioni hanno denunciato violazione degli artt. 2945 e 2943 c.c. e dell’art. 94 l. fall., sostenendo che la domanda di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione e che l’effetto interruttivo permane fino alla chiusura della procedura concorsuale; pertanto il termine decennale non sarebbe maturato perché avrebbe ripreso a decorrere solo nel 2011, al termine del fallimento, ed era stato tempestivamente interrotto dall’atto del 2014.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, se l’ente impositore sceglie di notificare la cartella di pagamento soltanto al curatore fallimentare, non può poi avvalersi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis; il fallito, quando riceva successivamente un atto che presupponga quella cartella, può contestare anche il titolo prodromico, il quale non è idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti, salvo che sia provata la sua conoscenza della cartella prima dell’atto successivo. Poiché nel caso concreto tale prova non era stata fornita, la CTR ha correttamente accolto l’eccezione di prescrizione. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973
disciplina l’atto di compensazione tra crediti del contribuente e debiti iscritti a ruolo; l’atto impugnato costituiva il presupposto per contestare anche le cartelle sottostanti.
art. 2943 c.c.
è stato invocato dai ricorrenti per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che la notificazione al solo curatore fallimentare non fosse opponibile al fallito tornato in bonis in mancanza di prova della sua conoscenza.
art. 2945 c.c.
richiamato per affermare la permanenza degli effetti interruttivi della prescrizione fino alla chiusura della procedura concorsuale; la Corte non ha accolto tale ricostruzione nel caso concreto.
art. 94 l. fall.
richiamato dai ricorrenti in relazione all’insinuazione al passivo; la Corte ha ritenuto che il punto decisivo fosse la mancata notificazione/conoscenza della cartella da parte del fallito, non essendo sufficiente la sola notificazione al curatore per opporre l’atto al debitore tornato in bonis.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne ha escluso l’applicazione, poiché le parti ricorrenti erano amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento esclusivamente al curatore fallimentare, tale notificazione non è di per sé opponibile al fallito tornato in bonis, se non risulta provata la sua effettiva conoscenza dell’atto prima della successiva iniziativa esecutiva o prodromica.
- Il debitore tornato in bonis che riceva un atto successivo fondato su una cartella mai a lui validamente conosciuta può contestare non solo l’atto successivo, ma anche la validità e l’efficacia dell’atto prodromico ai fini dell’interruzione della prescrizione.
- Ai fini dell’eccezione di prescrizione, incombe sull’ente impositore o sull’agente della riscossione dimostrare che il debitore abbia avuto conoscenza della cartella prima dell’atto successivo che la presuppone; in difetto, la cartella non può essere utilizzata per interrompere la prescrizione nei suoi confronti.
- La sola pendenza o chiusura della procedura concorsuale non consente, di per sé, di superare la necessità che l’atto impositivo sia stato portato a conoscenza del soggetto passivo nei modi idonei a renderlo opponibile al medesimo.
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