Cassazione Civile, Ordinanza n. 06807/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento relativi a IVA: uno concernente rimborsi ritenuti indebitamente erogati per l'anno d'imposta 2009 e l'altro concernente IVA dovuta per prestazioni di autonoleggio rese nei confronti di soggetti residenti, con riferimento agli anni d'imposta 2007 e 2009. La contribuente aveva impugnato gli atti ottenendone l'annullamento in primo grado. In appello, la CTR del Lazio aveva rigettato il gravame dell'Ufficio, ritenendo applicabile l'art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, come norma di interpretazione autentica, e quindi irripetibili i rimborsi già effettuati alla data del 22 giugno 2013 anche se contestati. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione delle norme IVA e dell'art. 55 cit., sostenendo che la clausola di salvezza dei rimborsi non potesse operare quando il rimborso fosse già stato oggetto di ripresa fiscale, e comunque la norma interna dovesse essere disapplicata per contrasto con il diritto unionale; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla debenza dell'IVA sulle operazioni di noleggio verso residenti, in particolare per mancata fatturazione e dichiarazione delle operazioni attive. La società resistente proponeva controricorso con ricorso incidentale condizionato, poi ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui fa salvi i rimborsi effettuati, non può essere applicato alla fattispecie perché in contrasto con il diritto dell'Unione europea; la norma interna va quindi disapplicata. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sul motivo di appello relativo alla mancata fatturazione e dichiarazione delle operazioni attive di autonoleggio verso residenti, trattandosi di questione autonoma non assorbita dalla decisione sui rimborsi. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società, perché avente a oggetto questioni rimaste assorbite e quindi riproponibili nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme alle altre norme IVA invocate dall'Ufficio come base della ripresa fiscale e del quadro normativo di riferimento.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Censurato dall'Agenzia come norma violata nella disciplina della detraibilità/rimborsabilità IVA.
art. 74-ter d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte richiama la norma come interpretata dall'art. 55 del d.l. n. 69 del 2013; per le operazioni in esame l'imposta assolta a monte non è rimborsabile.
art. 26 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE
Richiamato come antecedente del principio unionale secondo cui gli importi IVA imputati all'agenzia di viaggio per operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili.
art. 9 del D.Lgs. n. 313 del 1997
Menionato quale norma di recepimento della disciplina unionale richiamata nel ricorso.
art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013
Norma di interpretazione autentica che esclude la rimborsabilità dell'IVA in questione; la Corte ne disapplica la clausola di salvezza dei rimborsi già effettuati per contrasto con il diritto UE.
art. 310 della direttiva 2006/112/CE
Base del principio unionale richiamato dalla norma nazionale; conferma che l'IVA sulle prestazioni a diretto vantaggio del viaggiatore non è rimborsabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro processuale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro processuale del secondo motivo di ricorso per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La CTR ha omesso di pronunciare su uno specifico motivo di appello, integrando vizio di omessa pronuncia.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per la specificità del motivo di ricorso, in relazione alla trascrizione delle doglianze di appello.
art. 118, comma 1, c.p.c.
Citato per richiamare un precedente specifico della Corte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la memoria depositata dalla controricorrente.
Massime di principio
- Quando una norma interna di interpretazione autentica disciplina la rimborsabilità di un tributo in modo incompatibile con una regola chiara del diritto dell'Unione europea, il giudice nazionale deve disapplicarla anche d'ufficio, senza che ostino preclusioni processuali o la mancata deduzione specifica della parte.
- La salvezza dei rimborsi tributari già effettuati non può essere ancorata a un criterio meramente fortuito, quale l'avvenuto o meno recupero delle somme da parte dell'Amministrazione alla data di entrata in vigore della norma, se ciò introduce una discriminazione irragionevole tra contribuenti in situazioni sostanzialmente identiche.
- In sede di impugnazione, il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i motivi autonomi devoluti; la decisione su una diversa pretesa tributaria non implica di per sé il rigetto o l'assorbimento di un motivo distinto, se manca un rapporto di antecedenza logico-giuridica tra le questioni.
- Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa nel merito è inammissibile quando investe questioni rimaste assorbite e riproponibili davanti al giudice di rinvio, poiché non vi è un rigetto implicito su cui fondare l'interesse all'impugnazione.
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