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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 1614 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Riassicurazione - Clausola di delega - Prestazioni rese dalla società delegate - Sono esenti dall'IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che la clausola di delega costituisca un'operazione accessoria rispetto alla coassicurazione, poiché le attività delegate trovano causa e finalità nel corretto funzionamento del contratto principale. Di conseguenza, alle prestazioni rese dalla delegataria si applica lo stesso regime IVA dell'operazione principale: i compensi per le commissioni di delega sono quindi esenti da IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini IVA delle prestazioni svolte dalla società coassicuratrice delegata in virtù della clausola di delega. Tale clausola attribuisce alla delegataria, anche per conto delle coassicuratrici deleganti, la gestione delle polizze e disciplina gli aspetti economici e operativi dei rapporti di riassicurazione. Il punto controverso è se le commissioni percepite per tali attività debbano essere assoggettate a IVA oppure seguano il regime di esenzione previsto per l'operazione assicurativa o riassicurativa principale.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle operazioni assicurative e riassicurative

    Le prestazioni proprie delle operazioni assicurative e riassicurative rientrano nel regime di esenzione IVA previsto dalla normativa tributaria.

  • Principio di accessorietà delle prestazioni ai fini IVA

    Una prestazione accessoria segue il trattamento IVA della prestazione principale quando è funzionalmente e strettamente collegata a quest'ultima e ne condivide causa e finalità. La clausola di delega è stata considerata accessoria alla coassicurazione perché necessaria alla gestione e al corretto funzionamento del rapporto assicurativo.

Massime di principio

  • Per stabilire il trattamento IVA di un servizio occorre verificare non solo la sua forma contrattuale, ma anche la funzione concreta che svolge rispetto all'operazione principale.
  • Una prestazione può beneficiare dell'esenzione prevista per l'attività assicurativa o riassicurativa se è strettamente collegata, funzionale e accessoria a tale attività, anziché costituire un servizio autonomo e indipendente.
  • La gestione delle polizze e la regolamentazione economica dei rapporti tra coassicuratrici, quando derivano da una clausola di delega e sono finalizzate all'esecuzione del contratto di coassicurazione, possono seguire il medesimo regime IVA esente dell'operazione principale.
  • L'accessorietà non dipende soltanto dal fatto che una prestazione sia prevista nello stesso contratto: è necessario dimostrare il nesso funzionale e causale con l'operazione principale.
  • In casi analoghi occorre esaminare il contenuto della delega, i compiti effettivamente svolti, il rapporto tra le parti e l'eventuale autonomia economica del servizio; se l'attività è autonoma rispetto all'operazione assicurativa, l'esenzione potrebbe non applicarsi.

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