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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46187/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato di riciclaggio relativa al trasporto verso la Polonia di parti di 14 autovetture prive dei contrassegni identificativi (targa e telaio). Hanno dedotto: (1) violazione del diritto alla prova per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e per la revoca dell'ammissione di quattro testimoni a discarico; (2) mancata prova dell'elemento psicologico del reato (consapevolezza della provenienza furtiva), sostenendo che fattori come l'assenza di documentazione, l'incapacità linguistica degli imputati, l'imballaggio delle merci, la non partecipazione alle operazioni di carico e la mancanza di contatti con i presunti concorrenti escludevano la colpevolezza; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla documentazione e alle testimonianze; (4) violazione delle norme sulle circostanze attenuanti e calcolo della pena, deducendo che fossero applicabili le attenuanti generiche e che la pena dovesse essere ridotta.

La decisione

Quanto a Gebica Krzystof Ryszard, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza poiché il reato si è estinto per la morte dell'imputato (decesso avvenuto il 29/08/2021) ai sensi dell'art. 150 c.p. Quanto ad Adam Paszowski, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: (i) il primo motivo è infondato perché il ricorrente non aveva tempestivamente eccepito la nullità dell'ordinanza di revoca delle testimonianze e la Corte d'appello ha logicamente ritenuto le testimonianze richieste manifestamente superflue alla luce dell'accertato trasporto senza documentazione; (ii) il secondo e il terzo motivo, attaccando valutazioni di fatto e la persuasività della motivazione dei giudici di merito, sono inammissibili in Cassazione; (iii) il quarto motivo è inammissibile perché nuovo (non prospettato in appello) e perché il Tribunale aveva già riconosciuto le attenuanti generiche diminuendo la pena. Conseguentemente il ricorso di Paszowski è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha fatto riferimento ai limiti delle censure ammissibili in sede di legittimità (es.: lett. b e d) per escludere censure di merito attinenti alla valutazione della prova o alla persuasività della motivazione.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma collegata al diritto alla prova; la Corte ha ritenuto che l'esercizio del diritto alla prova non impedisce al giudice di merito di escludere prove manifestamente superflue.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo per la parte di dedurre immediatamente la nullità dell'atto processuale; la Corte ha rilevato la mancata tempestiva eccezione del ricorrente circa la revoca dell'ammissione delle testimonianze.

  • art. 150 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per morte del reo; applicata per annullare senza rinvio la sentenza con riguardo a Gebica.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; usato per imporre a Paszowski il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sull'onere e la valutazione della prova; richiamate dai ricorrenti e, implicitamente, valutate dalla Corte nel delineare i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione probatoria.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola i casi in cui la sentenza debba essere riformata per vizio di motivazione o di prova; la Corte ha ritenuto non sussistenti i requisiti per intervento in sede di legittimità su valutazioni di fatto.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Attiene ai vizi di motivazione della sentenza; la Corte ha applicato il principio che solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà rilevante consentono censura in Cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti per chi partecipa a delitto commesso in relazione a reati connessi al fenomeno della criminalità organizzata (richiamata dai ricorrenti in tema di attenuanti); la Corte ha invece considerato la questione come non tempestivamente dedotta in appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e l'applicazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha osservato che il Tribunale aveva già applicato le attenuanti generiche e calcolato la pena vicino al minimo edittale.

  • Cost., art. 24

    Tutela del diritto di difesa; invocata dai ricorrenti in relazione alla richieste probatorie, ma la Corte ha ritenuto rispettati i limiti procedurali e la discrezionalità del giudice di merito.

  • Cost., art. 111, terzo comma

    Principio del giusto processo e del diritto alla motivazione; richiamato dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né la persuasività della motivazione dei giudici di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
  • L'obbligo di dedurre immediatamente la nullità di un atto (art. 182 c.p.p.) è stringente: se non eccepita tempestivamente, la questione può essere considerata preclusa.
  • Il giudice di merito ha il potere di escludere prove manifestamente superflue; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere rigettata se le nuove prove non appaiono rilevanti alla luce degli elementi già accertati.
  • La morte dell'imputato estingue il reato (art. 150 c.p.), comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza rispetto a quel soggetto.
  • Questioni nuove (es.: richiesta di attenuanti non prospettata nei gradi di merito) non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e risultano inammissibili.
  • Per contestare la sussistenza dell'elemento psicologico occorre indicare vizi di motivazione rilevanti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non limitarsi a proporre una valutazione alternativa dei fatti.

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