Sentenza n. 6091/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari dei provvedimenti di diniego n. 232/25 e n. 233/25 del 08.08.2025, notificati in data 12.08.2025 (codice pratica n. 25201678), con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la domanda di visto per “Motivi religiosi” presentata dalla ricorrente, per sé e per la figlia, in data 27.05.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: la relazione istruttoria dell'Ambasciata d'Italia a Lagos.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi consolari di visto per motivi religiosi adottati dal Consolato Generale d’Italia a Lagos nei confronti della richiedente e della figlia minorenne
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i dinieghi di visto deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 5 d.P.R. n. 394/1999, del decreto interministeriale n. 850/2011, Allegato A, punto 11, e dell’art. 2 della legge n. 121/1985, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, sviamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto di poter essere qualificata come “religiosa” in quanto associata laica alla Congregazione dello Spirito Santo e di dover svolgere in Italia attività con carattere religioso, consistente nella collaborazione alla preparazione di un Consiglio Generale Allargato e nella consulenza finanziaria alla Congregazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni, dell’art. 6, lett. b), l. n. 241/1990 e degli artt. 21 e 32 del regolamento (CE) n. 810/2009, lamentando il mancato attivarsi del soccorso istruttorio e l’omessa o insufficiente istruttoria consolare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il decreto interministeriale n. 850/2011 subordina il visto per motivi religiosi, tra l’altro, all’effettiva condizione soggettiva di “religioso” o ministro di culto, oltre alla natura religiosa delle attività e agli ulteriori requisiti previsti. Sulla base della Guide for Lay Spiritan Associates prodotta dalla ricorrente, il Collegio ha ritenuto che l’associato laico sia, per definizione, distinto da chi appartiene agli ordini sacri o allo stato religioso; inoltre, soltanto chi ha emesso la professione religiosa può essere membro della Congregazione in senso proprio, mentre l’associazione del laico si fonda su una collaborazione e su un accordo privo di implicazioni giuridiche o canoniche. Ne consegue che la ricorrente non possiede lo status di religiosa né quello di ministro di culto. La carenza di tale requisito soggettivo è stata ritenuta di per sé decisiva, indipendentemente dalla qualificazione dell’attività che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere in Italia. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la necessità del soccorso istruttorio, poiché l’Amministrazione disponeva già di tutti gli elementi necessari per decidere. I richiami agli obblighi di verifica previsti dall’art. 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 sono stati ritenuti irrilevanti, poiché il diniego era fondato sull’insussistenza dei presupposti specifici per il visto per motivi religiosi. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa generale per l’ingresso dello straniero, in combinato disposto con la disciplina specifica dei visti.
art. 5 d.P.R. 394/1999
Richiamato in combinato disposto con l’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 per la disciplina del visto e dell’ingresso dello straniero.
decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850, Allegato A, punto 11
Tale tipologia di visto «consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale».
Il visto per motivi religiosi richiede necessariamente il requisito soggettivo dell’effettiva condizione di religioso o ministro di culto. L’associato laico, privo dello status religioso o di culto, non rientra nell’ambito applicativo della disciplina, anche se svolge attività di collaborazione per una congregazione religiosa.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere di acquisizione e valutazione degli elementi istruttori; il TAR ha escluso la violazione poiché l’Amministrazione disponeva già di tutti gli elementi necessari per decidere.
artt. 21 e 32 regolamento (CE) n. 810/2009
I richiami agli obblighi di verifica e ai motivi di rifiuto dei visti sono stati ritenuti irrilevanti nel caso concreto, poiché il diniego era legittimamente fondato sull’assenza del requisito soggettivo per il visto richiesto.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per il deposito di memorie e repliche nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il visto per motivi religiosi disciplinato dal decreto interministeriale n. 850/2011 presuppone necessariamente che il richiedente possieda lo status effettivo di religioso o di ministro di culto, oltre agli ulteriori requisiti relativi alle attività e alle garanzie economiche e sanitarie.
- La mera appartenenza partecipativa, collaborazione spirituale o associazione laicale a una congregazione religiosa non attribuisce, in assenza di professione religiosa o di uno status di ministro di culto, la qualifica soggettiva necessaria per ottenere un visto per motivi religiosi.
- La mancanza del requisito soggettivo di religioso o ministro di culto è autonomamente sufficiente a giustificare il diniego del visto per motivi religiosi, senza necessità di accertare ulteriormente la natura religiosa dell’attività che il richiedente intende svolgere in Italia.
- Il soccorso istruttorio non è necessario quando l’amministrazione dispone già di tutti gli elementi utili per decidere e il diniego dipende dall’assenza di un requisito giuridico soggettivo, non da incompletezze documentali o da incertezze istruttorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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