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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30695/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti di CAVALIERE e della societa VERZA PIETRO s.p.a. in relazione a reati tributari: dichiarazione infedele (evasione IRES per gli anni 2015-2019) e concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (ECOMET, anno 2020). Il Procuratore contestava che il Tribunale non avesse considerato le dichiarazioni confessorie rese da piu indagati e che l'ordinanza del riesame fosse affetta da difetto motivazionale, sia sotto il profilo formale (omesso richiamo alla motivazione del G.I.P.) sia sostanziale (mancato apprezzamento delle confessioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi ha confermato l'esito favorevole ai resistenti: il Tribunale di Trieste aveva legittimamente annullato il decreto di sequestro. La motivazione centrale è che il G.I.P. non ha svolto un'autonoma e critica valutazione degli elementi a fondamento del sequestro (fumus e quantificazione del profitto), limitandosi a un rinvio ad atti di polizia giudiziaria contenenti valutazioni complesse. Mancava altresì la necessaria indicazione delle norme incriminatrici e dei criteri usati per determinare gli importi sequestrati; il riesame ha correttamente ritenuto che tali vizi non potessero essere sanati mediante semplice relatio e che, pertanto, il decreto fosse privo della motivazione minima richiesta.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000 - art. 12-bis

    Norma che disciplina la confisca per equivalente e consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari; la Corte ha evidenziato che il G.I.P. deve indicare i criteri e la quantificazione del profitto cui parametrarsi per il sequestro

  • d.lgs. n. 74/2000 - art. 2

    Riferimento alla fattispecie di dichiarazione infedele; la sentenza richiama la necessità di coerenza tra la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione probatoria effettuata dal giudice cautelare

  • d.lgs. n. 74/2000 - art. 8

    Riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte segnala che, per questa fattispecie, il sequestro deve tener conto del prezzo del reato (compenso ricevuto) e non di automatismi rispetto all'ammontare dell'imposta

  • d.lgs. n. 74/2000 - art. 9

    Norma citata nella pronuncia come limite alla configurazione del concorso tra utilizzatore e correi emittenti le fatture; il Tribunale ha rilevato errori di qualificazione quando si è prospettato tale concorso

  • Legge 8 aprile 2015, n. 47 - art. 309, comma 9

    Disposizione richiamata insieme all'art. 324 c.p.p.: disciplina il potere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento impugnato quando manca autonoma valutazione motivazionale, principio applicato nel caso

  • codice di procedura penale - art. 324, comma 7

    Prevede il rinvio alle disposizioni sul potere di annullamento del tribunale; la Corte sottolinea che tale rinvio impone al giudice del riesame di effettuare una valutazione autonoma degli elementi

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e

    Limite della devoluzione alla Corte di Cassazione in materia cautelare reale: non è sindacabile con ricorso per cassazione la mera illogicità manifesta della motivazione se non tradotta in vizio di legge o in inesistenza della motivazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è limitato: ammesso per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (assenza o mera apparenza della motivazione), non per questioni di merito probatorio.
  • Il tribunale del riesame deve fornire un'autonoma valutazione degli elementi che fondano il sequestro e degli elementi offerti dalla difesa; la semplice riproduzione, per relationem, di atti di P.G. contenenti valutazioni complesse e critiche non è sufficiente.
  • Il G.I.P. che dispone un sequestro finalizzato alla confisca deve espressamente indicare le norme incriminatrici considerate, il perimetro temporale dell'attività illecita e i criteri usati per quantificare il profitto oggetto di sequestro.
  • Quando gli atti di P.G. contengono valutazioni e calcoli (es. quantificazione del profitto, retroproiezioni temporali), il giudice non può limitarsi a richiamarli integrandoli passivamente nella motivazione; occorre analisi critica autonoma.
  • Per le fattispecie ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 la misura sequestrabile deve essere collegata al prezzo o compenso del reato (emissione di fatture inesistenti) e non assegnata automaticamente in base all'imposta teoricamente evasa.
  • Censure fondate su omissioni o insufficienze motivazionali che rivelano la mera apparente presenza di una motivazione possono legittimare l'annullamento del decreto di sequestro da parte del tribunale del riesame e sono sindacabili in cassazione se traducono una violazione di legge.

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