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Sentenza

Sentenza n. 1048/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 301/2025, resa nel giudizio RG. 1251/2024, del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6 marzo 2025 notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre annualità e disposto il pagamento delle relative somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 301/2025 del Tribunale di Brescia, divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a consentire la generazione di buoni spesa per euro 500 per ciascuna annualità e a rimborsare le spese di lite. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e una successiva diffida, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto una comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale attestante l’avvenuto accredito, il 25 febbraio 2026, dell’importo riconosciuto dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo comprovato l’avvenuto adempimento della sentenza mediante l’accredito dell’importo dovuto. La dichiarazione dell’Amministrazione non è stata contestata dalla ricorrente ed è stata quindi utilizzata come base della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Non sono state adottate le ulteriori misure richieste, quali la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora, essendo intervenuto l’adempimento. Il Ministero è stato tuttavia condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato, secondo il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento è avvenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la previsione di una somma dovuta per successive violazioni o ritardi nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora richiesta dalla ricorrente non è stata applicata, poiché l’Amministrazione ha adempiuto prima della decisione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; il TAR ha utilizzato la non contestata attestazione dell’avvenuto accredito.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza ottemperanda quale fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    È la disposizione richiamata dalla sentenza ottemperanda in relazione alla generazione dei buoni spesa della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertato adempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dalla decisione giurisdizionale determina la cessazione della materia del contendere, rendendo non necessarie le ulteriori misure esecutive richieste dal ricorrente, quali la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una dichiarazione dell’Amministrazione relativa all’avvenuto adempimento può fondare la decisione quando il fatto non sia stato specificamente contestato dalla parte interessata, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione adempie alla decisione giurisdizionale solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo a carico dell’Amministrazione i costi del giudizio resosi necessario per la precedente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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