Cassazione Civile, Ordinanza n. 12615/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013, fondato anche sulla ripresa a tassazione dell’IVA detratta in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato l’accertamento sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere provata, sulla base di indizi, la fittizietà soggettiva delle operazioni e nel negare che il debito IVA potesse essere estinto mediante compensazione con un maggior credito IVA maturato nello stesso anno. Contestava inoltre la debenza delle sanzioni. I motivi di ricorso per cassazione sono quattro: 1) violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 ss. c.c. per avere ritenuto sufficiente la prova indiziaria della soggettiva inesistenza delle operazioni; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. sui fatti relativi all’attività della società fornitrice e alla restituzione delle somme; 3) violazione delle norme sulla compensazione tributaria e civile per non aver riconosciuto l’estinzione del debito IVA mediante compensazione con un credito IVA dello stesso anno; 4) violazione delle norme sanzionatorie per avere confermato le sanzioni irrogate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha attribuito all’Amministrazione il soddisfacimento dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando un compendio indiziario grave, preciso e concordante, e ha rilevato che la contribuente non aveva fornito prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni. Ha inoltre chiarito che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e che, quanto all’IVA, il credito annuale non può essere utilizzato per estinguere debiti riferiti al medesimo anno, ma solo secondo le regole di legge per l’anno successivo. Infine, ha confermato la debenza delle sanzioni perché conseguenza della conferma dell’accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base dell’accertamento IVA e della contestazione della detrazione relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova delle operazioni contestate e della prova contraria segue i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di IVA; il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni una volta che l’Ufficio abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti.
artt. 2727 ss. c.c.
La prova presuntiva può fondarsi su più elementi indiziari valutati globalmente e non isolatamente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare asserita nullità della motivazione; la Corte ha però ritenuto la motivazione di merito logicamente coerente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge proposta sui profili sostanziali dell’accertamento IVA e della compensazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura per nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente o contraddittoria.
art. 1241 c.c.
Richiamato con riferimento alla compensazione, ma ritenuto non applicabile in via generale al debito tributario se non nei casi previsti dalla legge.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Costituisce disciplina della compensazione speciale dei tributi e dei contributi mediante versamento unitario.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie.
art. 8, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che non ha superato il principio di tassatività delle ipotesi compensative, restando ferme le disposizioni speciali e transitorie.
art. 11, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come esempio di compensazione verticale tra debiti e crediti della medesima imposta nei limiti temporali previsti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche la consapevolezza del cessionario/committente di partecipare a un’evasione; tale prova può essere data anche per presunzioni, purché basate su elementi oggettivi e specifici, non sulla sola fittizietà del fornitore.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e la propria estraneità alla frode, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti.
- La prova presuntiva deve essere apprezzata globalmente, valutando insieme tutti gli indizi: è errato isolare singoli elementi per svalutarne ciascuno separatamente.
- In materia tributaria la compensazione costituisce istituto di stretta legalità: è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa fiscale speciale e non opera in via generale secondo le regole civilistiche.
- Il credito IVA annuale, ove rilevante, può essere utilizzato solo secondo le modalità e nei tempi consentiti dalla disciplina fiscale, non per estinguere debiti riferiti al medesimo anno d’imposta se la legge consente lo scomputo solo nell’anno successivo.
- La conferma dell’accertamento principale comporta, di regola, la conferma delle sanzioni collegate alla violazione accertata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12482/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12488/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12491/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12492/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12493/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12495/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →