Sentenza n. 5047/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “1) della nota registro interno n. 59 del 4/9/25, repertorio generale n. 173 del 4/9/2025 (e della relativa pec di trasmissione1 del 4/9/25 ed allegati) del Comune di Acerra, avente ad oggetto “revoca autorizzazione n. 181242 del 28/12/1963 all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti – impianto di distribuzione carburanti sito in Acerra, via Alcide De Gasperi, snc Ludoil RE SpA”, e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la pubblicazione in Albo pretorio al n. registro 5486 dal 4/9/25, nonché la riferita relazione istruttoria, di cui si ignorano estremi e contenuto; 2) della nota prot n. 0074446 del 4/9/25 del Segretario Generale del Comune di Acerra (trasmessa con pec del 4/9/25, di cui al punto 1, che qui si intenda per trascritta), avente ad oggetto “Riscontro note prot n. 69277 del 18.08.2025 e del 27.08.2025 n. 71754 - comunicazione di avvio del procedimento teso all’emissione di provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio, con inibizione dell’attività ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1190 –LUDOIL RE S.p.A., – impianto di distribuzione carburanti sito in Acerra, Via Alcide de Gasperi, snc” e di tutto quanto in essa richiamato e/o allegato (ivi incluse le note prot n. 69227 del 18/8/2025 e n. 71754 del 27/8/2025, di cui si ignora l’esatto contenuto e, dunque, se e per quanto lesive, nonché la nota n. 73 del 31/10/2024), nella parte in cui lede gli interessi delle ricorrenti; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente alle note gravate sub 1) e 2), se e per quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti, ivi inclusa la nota prot n. 91212 dell’ufficio SUE, la nota n. 73 del 31/10/2024 di diniego alla istanza di condono ex L. n. 47/85 presentata da Ludoil RE Spa, unitamente a tutti gli atti alla stessa preordinati, presupposti e/o conseguenti, ivi inclusa l’ordinanza n. 20/2021, la nota prot. n. 55358 del 2/7/25 di comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Acerra per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio, con inibizione dell’attività, la comunicazione di improcedibilità del 26/5/23, la nota avente ad oggetto “riscontro nota del 31/8/22. Comunicazione inizio attività libera”; 4) della nota [AAMS|DGUD0051|REGISTRO UFFICIALE|37529|09-09-2025][436206748|85263913] (e della relativa pec di trasmissione del 9/9/25, con allegati) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT Campania – Ufficio delle Dogane di Napoli 2 – Sezione Tributi e URP Reparto Regimi Doganali e Fiscali, avente ad oggetto “revoca della licenza fiscale di esercizio per l’attività di impianto distribuzione carburanti stradale, sita in Acerra (NA) alla via Alcide De Gasperi n. 229 con titolarità dell’autorizzazione amministrativa società Ludoil RE SpA (PIVA: 01376531214), gestore e titolare della licenza fiscale di esercizio ditta Individuale Ventriglia Valentina (PIVA: 05591531214). Licenza fiscale di esercizio codice n. IT00NAY01138O” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, con particolare riferimento alla nota del Comune di Acerra – SUAP e Imprese Sociali, protocollo n. 74603 del 5/9/2025, assunta al protocollo della ADM – Ufficio Dogane di Napoli 2, al n. 37281/RU del 8/9/25 (di cui si ignora l’esatto contenuto) ed all’allegato “provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio concessa con DP originario n. 181242 del 28/12/1963 con contestuale divieto di prosecuzione dell’attività dell’impianto di cui all’oggetto” del Comune di Acerra; 5) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente alla nota gravata sub 4), se e per quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti, ivi inclusi eventuali preordinati e successivi atti, al pari di quelli istruttori, di cui si ignorano estremi e contenuto, relativi a recuperi di imposta o diritti e, comunque, a qualsivoglia attività di ordine fiscale e/o tributario, nonché agli atti con cui è stata disposta la riferita cancellazione della licenza fiscale dagli archivi informatici e della eventuale cancellazione, nonché ancora degli atti con cui è stata disposta la restituzione del registro carico e scarico e della licenza fiscale.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca comunale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti e conseguente revoca della licenza fiscale di esercizio da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la revoca, disposta dal Comune, dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti e la conseguente revoca, disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della licenza fiscale di esercizio. Hanno dedotto, quanto al provvedimento comunale, violazione della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 7/2020, carenza di istruttoria e dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà ed eccesso di potere. In particolare, hanno sostenuto che non ricorressero i presupposti dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, che il Comune non avesse adeguatamente indicato le ragioni del ritiro né comparato gli interessi pubblici e privati, e che il diniego di condono riguardasse soltanto opere ritenute minimali, quali una pensilina, pedane e un chiosco. Hanno inoltre richiamato la presentazione di una SCIA e di una CILA, la volontà di eliminare o spostare il chiosco e una comunicazione del Segretario generale che avrebbe prospettato la possibilità di superare le difformità. Quanto al provvedimento dell'Agenzia, hanno dedotto illegittimità derivata, assenza di autonoma istruttoria e mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la revoca fosse stata adottata sulla sola base dell'atto comunale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del diniego di condono e dell'ordinanza di demolizione, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità perché infondato nel merito. Ha ritenuto legittima la revoca comunale poiché il diniego definitivo dell'istanza di condono aveva evidenziato l'abusività delle opere costituenti la consistenza dell'impianto: chiosco operativo, pensilina di copertura e pedane di erogazione. Tali opere sono state considerate essenziali per lo svolgimento dell'attività, sicché non era configurabile una mera irregolarità marginale né risultava sproporzionata la revoca dell'autorizzazione. La SCIA e la CILA riguardavano soltanto il chiosco ed erano state dichiarate improcedibili; la successiva volontà di demolirlo o spostarlo non incideva sulla legittimità dell'atto, da valutare in base alla situazione esistente al momento della sua adozione. È stata esclusa anche la contraddittorietà della comunicazione del Segretario generale, poiché la possibilità di regolarizzare la situazione presupponeva l'eliminazione delle illegittimità e la presentazione di una nuova istanza, senza negare la legittimità della revoca già adottata. Il Collegio ha qualificato il provvedimento non come atto di autotutela ritirabile ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, ma come decadenza accertativa, espressione di una potestà sanzionatoria o ripristinatoria collegata all'accertata perdita del presupposto per l'esercizio dell'attività. Ha richiamato il principio secondo cui l'esercizio di un'attività commerciale presuppone, per tutta la sua durata, la regolarità urbanistico-edilizia dei locali e che l'amministrazione ha il potere-dovere di inibire l'attività esercitata in locali abusivi. È stata ritenuta legittima anche la revoca della licenza fiscale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: essa costituiva atto consequenziale e dovuto, poiché la perdita del titolo comunale faceva venir meno il presupposto della licenza fiscale. Sono state quindi respinte sia l'illegittimità derivata sia la censura relativa alla mancata autonoma istruttoria e alla mancata comunicazione di avvio. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico solidale delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disposizione non era applicabile perché il provvedimento comunale, nonostante la denominazione di revoca, è stato qualificato come decadenza accertativa fondata sulla perdita del presupposto per l'esercizio dell'attività, e non come ritiro per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutata valutazione dell'interesse pubblico.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca e ha assegnato un termine per la presentazione di memorie e documenti; le censure relative alla partecipazione sono state comunque ritenute infondate.
l. 47/1985
Il diniego del condono edilizio ha costituito il presupposto dell'accertamento dell'abusività delle opere e della conseguente perdita del presupposto per l'esercizio dell'attività.
legge regionale n. 7/2020
Il richiamo alla normativa regionale non è stato ritenuto idoneo a escludere il potere comunale di revocare o dichiarare la decadenza del titolo commerciale in presenza di un impianto urbanistico-edilizio abusivo.
Massime di principio
- Il legittimo esercizio di un'attività commerciale, compresa la distribuzione di carburanti, presuppone non solo la regolarità urbanistico-edilizia dei locali al momento del rilascio del titolo, ma anche la sua perdurante sussistenza per tutta la durata dell'attività; l'amministrazione ha pertanto il potere-dovere di inibire l'esercizio quando opere abusive impediscano in modo assoluto la prosecuzione dell'attività.
- La revoca di un'autorizzazione denominata come tale deve essere qualificata in base al suo contenuto sostanziale: quando l'amministrazione accerta la sopravvenuta insussistenza del presupposto necessario per l'esercizio dell'attività a causa della violazione degli obblighi gravanti sul titolare, il provvedimento costituisce decadenza accertativa di natura sanzionatoria o ripristinatoria, non atto di autotutela decisoria soggetto ai presupposti dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
- La rilevanza urbanistico-edilizia delle opere abusive va valutata in rapporto alla concreta funzionalità dell'attività autorizzata: pensiline, pedane di erogazione e chioschi costituenti la consistenza essenziale di un impianto di distribuzione carburanti non possono essere qualificati come irregolarità marginali tali da rendere sproporzionata la revoca del titolo commerciale.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; iniziative di regolarizzazione, demolizione o modifica delle opere intraprese successivamente non possono sanare retroattivamente l'illegittimità dell'atto impugnato.
- Quando la perdita del titolo amministrativo comunale costituisce il presupposto necessario della licenza fiscale di esercizio, la revoca del titolo fiscale da parte dell'autorità competente è atto consequenziale e dovuto; non è quindi necessaria una rinnovata autonoma valutazione dei presupposti già accertati dall'amministrazione titolare del titolo presupposto.
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