Ordinanza n. 81/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento emesso dalla Questura di Milano – Divisione Polizia Anticrimine il 08.10.2025, sub prot. -OMISSIS-del 09.10.2025-Uscita, notificato al ricorrente il 10.10.2025, che vieta al ricorrente di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all’art. 5 comma 1 L. n. 287 del 28.07.1991 presenti nell’intera Città metropolitana – Provincia di Milano per la durata di anni uno; 2. di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris della domanda di annullamento, ravvisando l'illogicità dell'estensione del divieto a tutti gli esercizi pubblici dell'intera Città metropolitana di Milano, con esclusione del locale del ricorrente. La misura è stata quindi sospesa in via cautelare. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 287/1991, esteso all'intera Città metropolitana di Milano per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Milano che gli vietava di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento individuati dall'art. 5, comma 1, l. n. 287/1991, presenti nell'intera Città metropolitana di Milano, per la durata di un anno. Dal testo emerge che gli atti contestati erano stati commessi dal ricorrente nella qualità di proprietario del bar. Il giudice ha ravvisato, in sede cautelare e con sommaria delibazione, un profilo di illogicità nella misura, poiché la pericolosità manifestata dal ricorrente appariva rivolta alla tutela dei propri beni e non ad altri esercizi pubblici né all'ordine pubblico in generale.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, l. n. 287/1991
esercizi pubblici di cui all’art. 5 comma 1 L. n. 287 del 28.07.1991
La disposizione individua gli esercizi pubblici ai quali si riferisce il divieto di accesso e stazionamento; il TAR ha ritenuto prima facie illogica l'estensione generalizzata della misura rispetto alla condotta attribuita al ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, un divieto di accesso e stazionamento esteso indistintamente a tutti gli esercizi pubblici di un'intera area territoriale può essere ritenuto prima facie illogico quando la condotta posta a fondamento della misura risulti specificamente diretta alla tutela dei beni propri del destinatario e non evidenzi una pericolosità nei confronti di altri esercizi o dell'ordine pubblico in generale.
- L'estensione territoriale e oggettiva di una misura di prevenzione di polizia deve mantenere un rapporto coerente con la concreta pericolosità manifestata dal destinatario; una misura eccedente tale nesso può risultare viziata da illogicità.
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